Lo scritto affronta il tema dell’applicabilità dell’art. 41 CDFUE nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana, rilevando come la prevalente giurisprudenza della Corte di giustizia neghi l’applicabilità di tale norma nei confronti delle pubbliche amministrazioni nazionali. Nondimeno si ritiene che la “buona amministrazione” assuma rilevanza negli ordinamenti statuali come principio generale del diritto europeo, imponendo all’Amministrazione finanziaria italiana il rispetto degli specifici precetti in cui il principio si articola. Viene infine esaminata la questione della disparità di trattamento in punto di garanzie del contribuente che si verifica nell’ordinamento nazionale italiano a seconda che vengano in rilievo tributi rientranti nelle competenze dell’Unione europea oppure tributi che ne sono esclusi. Sommario: 1. Il conflitto esistente tra giurisprudenza nazionale (tributaria) e giurisprudenza europea in ordine all’applicabilità dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nei confronti delle amministrazioni nazionali - 2. Il carattere puramente assertivo della giurisprudenza nazionale (tributaria) nel senso dell’applicabilità dell’art. 41 della Carta - 3. I quattro orientamenti della giurisprudenza europea: prevalenza di quelli che escludono l’applicabilità dell’art. 41 della Carta - 4. Rilevanza della buona amministrazione negli ordinamenti statuali come principio generale del diritto europeo ai sensi dell’art. 6, par. 3, TUE - 5. (segue) Suo fondamento e conseguente applicabilità all’Amministrazione finanziaria italiana dei precetti in cui si articola il principio della buona amministrazione - 6. L’estensione dell’ambito di applicazione del principio: tributi rientranti nelle competenze dell’Unione Europea e tributi che ne sono esclusi - 7. (segue) Il problema della disparità di trattamento nell’ordinamento nazionale italiano

“BUONA AMMINISTRAZIONE” DI CUI ALL’ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA E DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE

Giuseppe Vanz
2019-01-01

Abstract

Lo scritto affronta il tema dell’applicabilità dell’art. 41 CDFUE nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana, rilevando come la prevalente giurisprudenza della Corte di giustizia neghi l’applicabilità di tale norma nei confronti delle pubbliche amministrazioni nazionali. Nondimeno si ritiene che la “buona amministrazione” assuma rilevanza negli ordinamenti statuali come principio generale del diritto europeo, imponendo all’Amministrazione finanziaria italiana il rispetto degli specifici precetti in cui il principio si articola. Viene infine esaminata la questione della disparità di trattamento in punto di garanzie del contribuente che si verifica nell’ordinamento nazionale italiano a seconda che vengano in rilievo tributi rientranti nelle competenze dell’Unione europea oppure tributi che ne sono esclusi. Sommario: 1. Il conflitto esistente tra giurisprudenza nazionale (tributaria) e giurisprudenza europea in ordine all’applicabilità dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nei confronti delle amministrazioni nazionali - 2. Il carattere puramente assertivo della giurisprudenza nazionale (tributaria) nel senso dell’applicabilità dell’art. 41 della Carta - 3. I quattro orientamenti della giurisprudenza europea: prevalenza di quelli che escludono l’applicabilità dell’art. 41 della Carta - 4. Rilevanza della buona amministrazione negli ordinamenti statuali come principio generale del diritto europeo ai sensi dell’art. 6, par. 3, TUE - 5. (segue) Suo fondamento e conseguente applicabilità all’Amministrazione finanziaria italiana dei precetti in cui si articola il principio della buona amministrazione - 6. L’estensione dell’ambito di applicazione del principio: tributi rientranti nelle competenze dell’Unione Europea e tributi che ne sono esclusi - 7. (segue) Il problema della disparità di trattamento nell’ordinamento nazionale italiano
2019
4/2019
709
726
buona amministrazione, art. 41 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, amministrazione finanziaria, agenzia delle entrate, tributi, tributario
Giuseppe Vanz
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