La donazione obbligatoria di bene altrui e di bene futuro è valida in base all'art. 769 cod. civ.; l'art. 771 cod. civ. esclude invece la donazione immediatamente traslativa di bene futuro ed altrui e ciò per proteggere il consenso del donante. La donazione traslativa di bene altrui o futuro, sebbene nulla, dà luogo all'usucapione abbreviata.
Donazione di bene altrui (e futuro)
Alberto Gianola
2018-01-01
Abstract
La donazione obbligatoria di bene altrui e di bene futuro è valida in base all'art. 769 cod. civ.; l'art. 771 cod. civ. esclude invece la donazione immediatamente traslativa di bene futuro ed altrui e ciò per proteggere il consenso del donante. La donazione traslativa di bene altrui o futuro, sebbene nulla, dà luogo all'usucapione abbreviata.File in questo prodotto:
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GIANOLA, Donazione di bene altrui (e futuro), Dig. disc. priv. - sez. civ., Agg. XI, UTET, 2018.pdf
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