La possibilità di concludere in Italia un contratto di finanziamento della lite non incontra in via di principio alcun ostacolo in norme imperative o in ragioni di ordine pubblico. Come contratto atipico esso risulta conforme al disposto dell’art. 1322 c.c., in quanto perseguente interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, come ad es. agevolare l’accesso alla giustizia per i meno abbienti o disincentivare liti temerarie (eventuali profili di inammissibilità possono riguardare invece singole clausole o aspetti specifici, per lo più legati alla figura del finanziatore). Il contratto può assumere diverse configurazioni, come dimostra la varietà di modelli presenti negli ordinamenti anglo-americani. In Italia esso, oltre a non rientrare nei tipi aventi una disciplina particolare, non vanta al momento neppure una tipicità «sociale» – come sempre accade per schemi di recente importazione – e dunque la sua qualificazione è totalmente rimessa alle pattuizioni delle parti: potrebbe accostarsi ora al mutuo infruttifero di scopo, ove l’impiego del capitale sia vincolato alle spese di lite e la sua restituzione alla vittoria del finanziato; ora ad un accollo interno, totale o parziale, delle spese di lite da parte del finanziatore, ove questi si obblighi a tenere indenne il finanziato dei costi che dovrà sostenere per far valere la sua pretesa e, come corrispettivo, il finanziato si obblighi a corrispondergli una percentuale sull’esito vittorioso della lite; meno immediata la sua riconducibilità all’assicurazione, poiché qui l’alea investirebbe non la prestazione dell’assicuratore ma quella dell’assicurato, il pagamento del premio sarebbe posticipato rispetto alla copertura e avverrebbe in unica soluzione, né sarebbe semplice individuare con precisione il rischio assicurabile.
FAQ nn. (1.2) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; (5.1; 6.3; 8.5)
FERRANTE
2019-01-01
Abstract
La possibilità di concludere in Italia un contratto di finanziamento della lite non incontra in via di principio alcun ostacolo in norme imperative o in ragioni di ordine pubblico. Come contratto atipico esso risulta conforme al disposto dell’art. 1322 c.c., in quanto perseguente interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, come ad es. agevolare l’accesso alla giustizia per i meno abbienti o disincentivare liti temerarie (eventuali profili di inammissibilità possono riguardare invece singole clausole o aspetti specifici, per lo più legati alla figura del finanziatore). Il contratto può assumere diverse configurazioni, come dimostra la varietà di modelli presenti negli ordinamenti anglo-americani. In Italia esso, oltre a non rientrare nei tipi aventi una disciplina particolare, non vanta al momento neppure una tipicità «sociale» – come sempre accade per schemi di recente importazione – e dunque la sua qualificazione è totalmente rimessa alle pattuizioni delle parti: potrebbe accostarsi ora al mutuo infruttifero di scopo, ove l’impiego del capitale sia vincolato alle spese di lite e la sua restituzione alla vittoria del finanziato; ora ad un accollo interno, totale o parziale, delle spese di lite da parte del finanziatore, ove questi si obblighi a tenere indenne il finanziato dei costi che dovrà sostenere per far valere la sua pretesa e, come corrispettivo, il finanziato si obblighi a corrispondergli una percentuale sull’esito vittorioso della lite; meno immediata la sua riconducibilità all’assicurazione, poiché qui l’alea investirebbe non la prestazione dell’assicuratore ma quella dell’assicurato, il pagamento del premio sarebbe posticipato rispetto alla copertura e avverrebbe in unica soluzione, né sarebbe semplice individuare con precisione il rischio assicurabile.File | Dimensione | Formato | |
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