Con l’ordinanza di rimessione in commento, la Cassazione ha sottoposto al giudizio della Corte di Giustizia il consolidato orientamento interpretativo che esclude il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie nel periodo intercorrente tra il recesso illegittimo e la successiva reintegrazione, chiedendole di accertarne la compatibilità con l’art. 7 della direttiva n. 2003/88 in materia di orario di lavoro e con l’art. 31, par. 2, della Carta di Nizza. In attesa della decisione dei giudici di Lussemburgo, è possibile formulare qualche riflessione in proposito traendo spunto dalla cospicua giurisprudenza europea in tema di diritto alle ferie.

È compatibile con il diritto UE il mancato riconoscimento delle ferie tra il recesso illegittimo e la reintegrazione

A. Fenoglio
2019-01-01

Abstract

Con l’ordinanza di rimessione in commento, la Cassazione ha sottoposto al giudizio della Corte di Giustizia il consolidato orientamento interpretativo che esclude il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie nel periodo intercorrente tra il recesso illegittimo e la successiva reintegrazione, chiedendole di accertarne la compatibilità con l’art. 7 della direttiva n. 2003/88 in materia di orario di lavoro e con l’art. 31, par. 2, della Carta di Nizza. In attesa della decisione dei giudici di Lussemburgo, è possibile formulare qualche riflessione in proposito traendo spunto dalla cospicua giurisprudenza europea in tema di diritto alle ferie.
2019
4
905
910
ferie, indennità sostitutiva, recesso, reintegrazione, carta di nizza, direttiva 2003/88
A. Fenoglio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1727977
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