È legge una nuova direttiva europea sulla vendita al consumo, la Dir. 19/771/EU, che prende il posto fisico e morale dell’ormai anziana 99/44/CE. Dalle ceneri della "Common European Sales Law" (CESL) e, risalendo nel tempo, da quelle del "Draft Common Frame of Reference" (DCFR), ecco sbocciare un testo “duro”, di armonizzazione massima, varato quando il privato europeo pareva in crisi irreversibile. Il testo è pur sempre segno della crisi – interventi talora di contorno, molte dispense a salvaguardia delle peculiarità locali, importanti lacune –, ma la garanzia per vizi nel comparto delle vendite "business to consumer" ha finalmente una nuova disciplina europea. Resterà probabilmente irrisolta, all’interno degli ordinamenti nazionali, la difficile coesistenza di regole comuni e regole consumeristiche, per giunta inasprita dall’armonizzazione massima, e arduo l’innesto del diritto derivato su quello interno preesistente. Ma sarebbe fuori luogo trarre dall’urgenza dell’attuazione il pretesto per riforme integrali del nostro diritto contrattuale o per la ricodificazione del diritto dei consumi, come dimostrano alcune esperienze straniere mal riuscite. Meglio allora una politica dei piccoli passi ed una delega pressoché in bianco all’interprete neo-sistematico, chiamato ad una ricucitura dell’intero sistema ordinamentale.
La nuova Dir. 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti
FERRANTE
2019-01-01
Abstract
È legge una nuova direttiva europea sulla vendita al consumo, la Dir. 19/771/EU, che prende il posto fisico e morale dell’ormai anziana 99/44/CE. Dalle ceneri della "Common European Sales Law" (CESL) e, risalendo nel tempo, da quelle del "Draft Common Frame of Reference" (DCFR), ecco sbocciare un testo “duro”, di armonizzazione massima, varato quando il privato europeo pareva in crisi irreversibile. Il testo è pur sempre segno della crisi – interventi talora di contorno, molte dispense a salvaguardia delle peculiarità locali, importanti lacune –, ma la garanzia per vizi nel comparto delle vendite "business to consumer" ha finalmente una nuova disciplina europea. Resterà probabilmente irrisolta, all’interno degli ordinamenti nazionali, la difficile coesistenza di regole comuni e regole consumeristiche, per giunta inasprita dall’armonizzazione massima, e arduo l’innesto del diritto derivato su quello interno preesistente. Ma sarebbe fuori luogo trarre dall’urgenza dell’attuazione il pretesto per riforme integrali del nostro diritto contrattuale o per la ricodificazione del diritto dei consumi, come dimostrano alcune esperienze straniere mal riuscite. Meglio allora una politica dei piccoli passi ed una delega pressoché in bianco all’interprete neo-sistematico, chiamato ad una ricucitura dell’intero sistema ordinamentale.File | Dimensione | Formato | |
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