Il paper considera il tema del rapporto tra la disciplina delle attività di lobbying e le norme contro la corruzione. Benché lobbying e corruzione tendano ad essere spesso assimilati persino in sede scientifica (al punto da descrivere talvolta il primo come una forma organizzata della seconda) nonché giurisprudenziale (il lavoro compie una breve disamina di alcune pronunce italiani rilevanti sul punto), si tratta in verità di due pratiche del tutto a sé stanti. Su questa premessa, il paper sostiene che la corruzione non sia una degenerazione del lobbying, ma qualcosa di intrinsecamente altro, e ne deriva la conseguenza che un legislatore avveduto dovrebbe essere sempre attento a non ingenerare confusione tra l’una e l’altro. In particolare, in prospettiva de iure condendo per ciò che attiene quanto meno al caso italiano, l’eventuale normativa sul lobbying non dovrebbe essere in alcun modo legata, a livello né sistematico né concettuale né di altro tipo, a quella già esistente in materia di contrasto della corruzione. Da altro punto di vista, quale che sia l’opinione circa la necessità di introdurre forme di regolamentazione vincolante dell’attività di lobbying, comunque ciò non dovrebbe accompagnarsi a modifiche o specificazioni della normativa anticorruzione. Tale normativa è infatti già oggi del tutto sufficiente e adeguata a ricomprendere nel suo ambito di applicazione e dunque sanzionare eventuali condotte corruttive da parte di lobbisti, che non acquistano carattere di specialità per il fatto di essere compiute appunto da tali soggetti. In conclusione, regole sul lobbying e regole sulla corruzione dovrebbero essere due insiemi distinti, le prime rientranti nell’alveo del diritto amministrativo (e al più – se del caso – assistite da sanzioni penali solo per violazioni specifiche della normativa in materia) e le seconde classicamente riconducibili ai reati contro la pubblica amministrazione, senza esigenze di norme speciali per la materia di specie.

Regole sul lobbying e regole sulla corruzione: le ragioni economico-giuridiche di un (auspicato) divorzio

DE CARIA
2019-01-01

Abstract

Il paper considera il tema del rapporto tra la disciplina delle attività di lobbying e le norme contro la corruzione. Benché lobbying e corruzione tendano ad essere spesso assimilati persino in sede scientifica (al punto da descrivere talvolta il primo come una forma organizzata della seconda) nonché giurisprudenziale (il lavoro compie una breve disamina di alcune pronunce italiani rilevanti sul punto), si tratta in verità di due pratiche del tutto a sé stanti. Su questa premessa, il paper sostiene che la corruzione non sia una degenerazione del lobbying, ma qualcosa di intrinsecamente altro, e ne deriva la conseguenza che un legislatore avveduto dovrebbe essere sempre attento a non ingenerare confusione tra l’una e l’altro. In particolare, in prospettiva de iure condendo per ciò che attiene quanto meno al caso italiano, l’eventuale normativa sul lobbying non dovrebbe essere in alcun modo legata, a livello né sistematico né concettuale né di altro tipo, a quella già esistente in materia di contrasto della corruzione. Da altro punto di vista, quale che sia l’opinione circa la necessità di introdurre forme di regolamentazione vincolante dell’attività di lobbying, comunque ciò non dovrebbe accompagnarsi a modifiche o specificazioni della normativa anticorruzione. Tale normativa è infatti già oggi del tutto sufficiente e adeguata a ricomprendere nel suo ambito di applicazione e dunque sanzionare eventuali condotte corruttive da parte di lobbisti, che non acquistano carattere di specialità per il fatto di essere compiute appunto da tali soggetti. In conclusione, regole sul lobbying e regole sulla corruzione dovrebbero essere due insiemi distinti, le prime rientranti nell’alveo del diritto amministrativo (e al più – se del caso – assistite da sanzioni penali solo per violazioni specifiche della normativa in materia) e le seconde classicamente riconducibili ai reati contro la pubblica amministrazione, senza esigenze di norme speciali per la materia di specie.
2019
12
1
17
https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=38781
lobbying, corruzione, traffico di influenze
DE CARIA
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