L’a. svolge alcune osservazioni in margine a due prese di posizione del Consiglio nazionale del notariato in merito alla scadenza delle cambiali e degli altri titoli di credito alla luce della legislazione emergenziale emanata per fronteggiare l’epidemia di coronavirus. Secondo l’organo dei notai, troverebbe applicazione il comma 5° dell’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che prevede la sospensione della scadenza dei titoli in questione e più in generale di tutti i termini stragiudiziali dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Tale decreto, originariamente dettato per la ristretta zona in cui si era sviluppata l’infezione dovrebbe infatti intendersi progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale. Né sarebbe stato tacitamente abrogato, nella parte che qui interessa, da una nuova regolazione, posto che la materia dei termini stragiudiziali, a differenza di quella dei termini giudiziali, non sarebbe stata più toccata dal legislatore. Ciò però viene contestato dall’a., a parere del quale il successivo art. 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha invece abrogato, con effetto retroattivo, la precedente generalizzata sospensione. Essa è stata infatti sostituita con la più flessibile previsione secondo cui il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica «è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Insomma, secondo l’a., in virtù della successione di leggi di cui sopra, le obbligazioni sono scadute nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per i debitori di adempiere dovrà tuttavia essere valutata volta per volta in relazione agli impedimenti che, nel caso concreto, siano stati eventualmente suscitati dai provvedimenti assunti per il contrasto al Covid-19.
La scadenza dei titoli di credito al tempo del coronavirus con una postilla sul pari decorso degli altri termini stragiudiziali
Eugenio Dalmotto
2020-01-01
Abstract
L’a. svolge alcune osservazioni in margine a due prese di posizione del Consiglio nazionale del notariato in merito alla scadenza delle cambiali e degli altri titoli di credito alla luce della legislazione emergenziale emanata per fronteggiare l’epidemia di coronavirus. Secondo l’organo dei notai, troverebbe applicazione il comma 5° dell’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che prevede la sospensione della scadenza dei titoli in questione e più in generale di tutti i termini stragiudiziali dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Tale decreto, originariamente dettato per la ristretta zona in cui si era sviluppata l’infezione dovrebbe infatti intendersi progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale. Né sarebbe stato tacitamente abrogato, nella parte che qui interessa, da una nuova regolazione, posto che la materia dei termini stragiudiziali, a differenza di quella dei termini giudiziali, non sarebbe stata più toccata dal legislatore. Ciò però viene contestato dall’a., a parere del quale il successivo art. 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha invece abrogato, con effetto retroattivo, la precedente generalizzata sospensione. Essa è stata infatti sostituita con la più flessibile previsione secondo cui il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica «è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Insomma, secondo l’a., in virtù della successione di leggi di cui sopra, le obbligazioni sono scadute nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per i debitori di adempiere dovrà tuttavia essere valutata volta per volta in relazione agli impedimenti che, nel caso concreto, siano stati eventualmente suscitati dai provvedimenti assunti per il contrasto al Covid-19.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.