Il saggio costituisce l'ideale prosecuzione del precedente «La scadenza dei titoli di credito al tempo del coronavirus con una postilla sul pari decorso degli altri termini stragiudiziali», in Il Caso.it, 2020, che viene aggiornato alla luce dell'evoluzione dovuta al cosiddetto decreto liquidità, il quale ha recepito le istanze di estensione della precedente legislazione emergenziale ma ha lasciato aperti taluni dubbi e problemi. Se infatti il legislatore ha ratificato la tesi prospettata dal notariato dell’estensione all’intero territorio nazionale della sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni cartolari, il dettato legislativo però non risolve né il problema del contenuto da riconoscere alla sospensione in esame, né il problema della sorte dei termini sostanziali diversi da quelli di scadenza delle obbligazioni cartolari, rispetto a cui l’a. richiama le conclusioni precedentemente assunte. Anzi, secondo l’a., proprio il fatto di aver ribadito, disciplinandola ex novo, la sospensione dei termini per le obbligazioni cartolari senza aver disposto nulla sulla sospensione degli altri termini sostanziali nonostante la sopravvenienza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificativo dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, aggiunge un ulteriore argomento in favore della tesi secondo cui, se anche c’è stata, non c’è più una generalizzata sospensione dei termini sostanziali, la cui mancata osservanza andrà valutata caso per caso ai fini del riconoscimento o meno della responsabilità del debitore.

Il decreto liquidità e la scadenza dei titoli di credito durante la crisi da covid-19 ovvero il legislatore arriva in aiuto della sospensione

Eugenio Dalmotto
2020-01-01

Abstract

Il saggio costituisce l'ideale prosecuzione del precedente «La scadenza dei titoli di credito al tempo del coronavirus con una postilla sul pari decorso degli altri termini stragiudiziali», in Il Caso.it, 2020, che viene aggiornato alla luce dell'evoluzione dovuta al cosiddetto decreto liquidità, il quale ha recepito le istanze di estensione della precedente legislazione emergenziale ma ha lasciato aperti taluni dubbi e problemi. Se infatti il legislatore ha ratificato la tesi prospettata dal notariato dell’estensione all’intero territorio nazionale della sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni cartolari, il dettato legislativo però non risolve né il problema del contenuto da riconoscere alla sospensione in esame, né il problema della sorte dei termini sostanziali diversi da quelli di scadenza delle obbligazioni cartolari, rispetto a cui l’a. richiama le conclusioni precedentemente assunte. Anzi, secondo l’a., proprio il fatto di aver ribadito, disciplinandola ex novo, la sospensione dei termini per le obbligazioni cartolari senza aver disposto nulla sulla sospensione degli altri termini sostanziali nonostante la sopravvenienza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificativo dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, aggiunge un ulteriore argomento in favore della tesi secondo cui, se anche c’è stata, non c’è più una generalizzata sospensione dei termini sostanziali, la cui mancata osservanza andrà valutata caso per caso ai fini del riconoscimento o meno della responsabilità del debitore.
2020
14 aprile 2020
14 aprile 2020
1
8
http://www.ilcaso.it/
Termini giudiziali; Termini stragiudiziali; Sospensione dei termini; Proroga dei termini; Titoli di credito; Cambiali; Scadenza; Protesto; Coronavirus; Covid-19; Legislazione emergenziale; Obbligazioni; Adempimento delle obbligazioni
Eugenio Dalmotto
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1736713
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact