L'articolo in esame riguarda la controversa questione della configurabilità di un diritto soggettivo dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa e di consumarlo nei locali della scuola nell’orario destinato alla refezione scolastica. L'articolo contiene dei cenni alle soluzioni applicate in altri paesi. Dopo anni di discussioni giornalistiche e di opposte decisioni giurisprudenziali, il Supremo Collegio ha ritenuto di affermare l’inesistenza di un diritto soggettivo a mangiare il panino portato da casa nell’orario della mensa e nei locali scolastici, rilevando che la gestione del servizio di refezione è rimessa all’autonomia organizzativa delle scuole (Cass., Sez. Un. Civili, 30 Luglio 2019, n. 20504)
ll panino della diseguaglianza
C. Poncibò
2019-01-01
Abstract
L'articolo in esame riguarda la controversa questione della configurabilità di un diritto soggettivo dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa e di consumarlo nei locali della scuola nell’orario destinato alla refezione scolastica. L'articolo contiene dei cenni alle soluzioni applicate in altri paesi. Dopo anni di discussioni giornalistiche e di opposte decisioni giurisprudenziali, il Supremo Collegio ha ritenuto di affermare l’inesistenza di un diritto soggettivo a mangiare il panino portato da casa nell’orario della mensa e nei locali scolastici, rilevando che la gestione del servizio di refezione è rimessa all’autonomia organizzativa delle scuole (Cass., Sez. Un. Civili, 30 Luglio 2019, n. 20504)| File | Dimensione | Formato | |
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