L’a. offre un quadro della legislazione emergenziale formatasi, in merito alla sospensione dei termini sostanziali e processuali, per contenere il diffondersi del contagio e gli effetti negativi dell’epidemia da coronavirus. Esauritosi, sperabilmente, il periodo maggiormente critico, si entra nella fase di graduale riavvio della attività e quindi del venir meno anche del congelamento dei termini che governano l’amministrazione della giustizia e i rapporti tra i privati. L’a. si occupa, in particolare, di cosa è avvenuto e di cosa avverrà nel processo civile nonché in settori importanti del diritto sostanziale, come quello della scadenza dei titoli di credito e dell’adempimento delle obbligazioni. Per il processo civile, nonostante la ripresa del decorso dei termini processuali, si prospetta un generalizzato, nonché diffuso, rinvio delle udienze e pertanto delle scadenze ad esse correlate. Ciò per evitare che la macchina si ingolfi subito dopo essere stata messa nuovamente in moto ed anche per l’incapacità di sostituire efficacemente la presenza fisica nei palazzi di giustizia con adeguate modalità di gestione da remoto. Per il diritto sostanziale, invece, è stata correttamente evitata la scelta di una indifferenziata sospensione dei termini, preferendosi introdurre una specifica disposizione che invita a tener conto delle difficoltà suscitate dalla pandemia ai fini della valutazione della possibilità di adempiere regolarmente. Sono stati comprensibilmente sospesi, invece, i termini per il pagamento delle obbligazioni cartolari, come le cambiali. Sul modo di operare di tale sospensione esistono però interpretazioni diverse, che l’a. illustra, prendendo posizione per quella che consente di assicurare la parità di trattamento tra i debitori e che appare più conforme all’ordine pubblico economico.

I termini sostanziali e processuali civili nello sperabile crepuscolo del coronavirus. Tecniche della sospensione e altri rimedi

Eugenio Dalmotto
2020-01-01

Abstract

L’a. offre un quadro della legislazione emergenziale formatasi, in merito alla sospensione dei termini sostanziali e processuali, per contenere il diffondersi del contagio e gli effetti negativi dell’epidemia da coronavirus. Esauritosi, sperabilmente, il periodo maggiormente critico, si entra nella fase di graduale riavvio della attività e quindi del venir meno anche del congelamento dei termini che governano l’amministrazione della giustizia e i rapporti tra i privati. L’a. si occupa, in particolare, di cosa è avvenuto e di cosa avverrà nel processo civile nonché in settori importanti del diritto sostanziale, come quello della scadenza dei titoli di credito e dell’adempimento delle obbligazioni. Per il processo civile, nonostante la ripresa del decorso dei termini processuali, si prospetta un generalizzato, nonché diffuso, rinvio delle udienze e pertanto delle scadenze ad esse correlate. Ciò per evitare che la macchina si ingolfi subito dopo essere stata messa nuovamente in moto ed anche per l’incapacità di sostituire efficacemente la presenza fisica nei palazzi di giustizia con adeguate modalità di gestione da remoto. Per il diritto sostanziale, invece, è stata correttamente evitata la scelta di una indifferenziata sospensione dei termini, preferendosi introdurre una specifica disposizione che invita a tener conto delle difficoltà suscitate dalla pandemia ai fini della valutazione della possibilità di adempiere regolarmente. Sono stati comprensibilmente sospesi, invece, i termini per il pagamento delle obbligazioni cartolari, come le cambiali. Sul modo di operare di tale sospensione esistono però interpretazioni diverse, che l’a. illustra, prendendo posizione per quella che consente di assicurare la parità di trattamento tra i debitori e che appare più conforme all’ordine pubblico economico.
2020
4 maggio 2020
4 maggio 2020
1
23
http://www.ilcaso.it/
Termini processuali; Termini sostanziali; Sospensione dei termini; Prescrizione; Decadenza; Udienze; Rinvio delle udienze; Proroga dei termini; Titoli di credito; Cambiali; Scadenza; Protesto; Coronavirus; Covid-19; Legislazione emergenziale; Obbligazioni; Adempimento delle obbligazioni
Eugenio Dalmotto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1738120
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