Una recente pronuncia della Cassazione nega ad un imputato agli arresti domiciliari, nei cui confronti era stato altresì disposto il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi ai sensi dell’art. 284, comma 2, c.p.p., la possibilità di ricevere la visita della fidanzata, con cui intrattenere rapporti affettivi e vivere l’intimità sessuale. Un magistrato e una psicologa e criminologa svolgono una riflessione a due voci su tale decisione, che incide su un diritto fondamentale della persona, oggetto di ostracismo da parte delle concezioni “populiste” del processo penale e dell’esecuzione della pena.
L’interpretazione “involutiva” della Cassazione sul diritto all’affettività dell’imputato agli arresti domiciliari
Zara G.
2019-01-01
Abstract
Una recente pronuncia della Cassazione nega ad un imputato agli arresti domiciliari, nei cui confronti era stato altresì disposto il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi ai sensi dell’art. 284, comma 2, c.p.p., la possibilità di ricevere la visita della fidanzata, con cui intrattenere rapporti affettivi e vivere l’intimità sessuale. Un magistrato e una psicologa e criminologa svolgono una riflessione a due voci su tale decisione, che incide su un diritto fondamentale della persona, oggetto di ostracismo da parte delle concezioni “populiste” del processo penale e dell’esecuzione della pena.File in questo prodotto:
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