Il contributo affronta il tema se una società di persone, già costituita all'entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, possa legittimamente decidere a maggioranza per quote di interessi la propria trasformazione, conformemente alla nuova legge, oppure debba osservare la regola di unanimità, valevole al momento della formazione dell'accordo.

La trasformazione di società personali preesistenti alla riforma del Diritto societario

MAURIZIO CAVANNA
2015-01-01

Abstract

Il contributo affronta il tema se una società di persone, già costituita all'entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, possa legittimamente decidere a maggioranza per quote di interessi la propria trasformazione, conformemente alla nuova legge, oppure debba osservare la regola di unanimità, valevole al momento della formazione dell'accordo.
2015
anno 2015
febbraio
390
393
società - trasformazione - trasformazione evolutiva (da società di persone a società di capitali) - decisione unanime o maggioritaria
MAURIZIO CAVANNA
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