Il commento della decisione della Suprema Corte resa a Sezioni Unite (n. 5685/2015) consente il riesame di un tema assai discusso l'indomani della riforma concorsuale introdotta con i decreti legislativi n.5/2006 e n.169/2007, vale a dire se la qualifica di piccolo imprenditore debba apprezzarsi unicamente con riguardo alla nozione di prevalenza ex art. 2083 c.c., ovvero anche in relazione alle soglie di fallibilità fissate dal novellato art. 1 della legge fallimentare; la cassazione conclude motivatamente a favore della prima alternativa.

Brevi note sull'impresa artigiana alla luce della riforma del diritto concorsuale

MAURIZIO CAVANNA
2015-01-01

Abstract

Il commento della decisione della Suprema Corte resa a Sezioni Unite (n. 5685/2015) consente il riesame di un tema assai discusso l'indomani della riforma concorsuale introdotta con i decreti legislativi n.5/2006 e n.169/2007, vale a dire se la qualifica di piccolo imprenditore debba apprezzarsi unicamente con riguardo alla nozione di prevalenza ex art. 2083 c.c., ovvero anche in relazione alle soglie di fallibilità fissate dal novellato art. 1 della legge fallimentare; la cassazione conclude motivatamente a favore della prima alternativa.
2015
anno 2015
agosto/settembre
1912
1914
Impresa - imprenditore - imprenditore artigiano - privilegio
MAURIZIO CAVANNA
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Cavanna giur it_2015_8-9.pdf

Accesso riservato

Dimensione 76.56 kB
Formato Adobe PDF
76.56 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1743585
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact