Il commento della decisione della Suprema Corte resa a Sezioni Unite (n. 5685/2015) consente il riesame di un tema assai discusso l'indomani della riforma concorsuale introdotta con i decreti legislativi n.5/2006 e n.169/2007, vale a dire se la qualifica di piccolo imprenditore debba apprezzarsi unicamente con riguardo alla nozione di prevalenza ex art. 2083 c.c., ovvero anche in relazione alle soglie di fallibilità fissate dal novellato art. 1 della legge fallimentare; la cassazione conclude motivatamente a favore della prima alternativa.
Brevi note sull'impresa artigiana alla luce della riforma del diritto concorsuale
MAURIZIO CAVANNA
2015-01-01
Abstract
Il commento della decisione della Suprema Corte resa a Sezioni Unite (n. 5685/2015) consente il riesame di un tema assai discusso l'indomani della riforma concorsuale introdotta con i decreti legislativi n.5/2006 e n.169/2007, vale a dire se la qualifica di piccolo imprenditore debba apprezzarsi unicamente con riguardo alla nozione di prevalenza ex art. 2083 c.c., ovvero anche in relazione alle soglie di fallibilità fissate dal novellato art. 1 della legge fallimentare; la cassazione conclude motivatamente a favore della prima alternativa.File in questo prodotto:
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