La legislazione processuale dell’emergenza non poteva che disporre, nell’immediato, la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze, che ha interessato la cosiddetta prima fase, intercorsa tra il 9 marzo e (tenuto conto delle proroghe medio tempore intervenute) l’11 maggio 2020. Un massiccio ricorso al rinvio si è avuto peraltro anche nella fase successiva, per effetto delle misure organizzative delegate ai capi degli uffici. La fine di tale seconda fase, dapprima posticipata sino al 31 luglio, è stata in ultimo improvvisamente anticipata al 30 giugno 2020. L’incessante adeguamento e la complessità della normativa, il cui indice di mutazione è pari, se non superiore, a quello del virus, ha determinato non poche incertezze applicative a cui lo scritto tenta di dare risposta, optando le scelte maggiormente conservative degli atti compiuti e dei provvedimenti assunti.
Sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze nel Covid-19
Eugenio Dalmotto
2020-01-01
Abstract
La legislazione processuale dell’emergenza non poteva che disporre, nell’immediato, la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze, che ha interessato la cosiddetta prima fase, intercorsa tra il 9 marzo e (tenuto conto delle proroghe medio tempore intervenute) l’11 maggio 2020. Un massiccio ricorso al rinvio si è avuto peraltro anche nella fase successiva, per effetto delle misure organizzative delegate ai capi degli uffici. La fine di tale seconda fase, dapprima posticipata sino al 31 luglio, è stata in ultimo improvvisamente anticipata al 30 giugno 2020. L’incessante adeguamento e la complessità della normativa, il cui indice di mutazione è pari, se non superiore, a quello del virus, ha determinato non poche incertezze applicative a cui lo scritto tenta di dare risposta, optando le scelte maggiormente conservative degli atti compiuti e dei provvedimenti assunti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



