Le questioni poste dall’impatto della crisi sanitaria sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sono inizialmente rimaste senza esplicite da parte del legislatore. Successivamente, tuttavia, si è stratificata una consistente normativa. Così è avvenuto soprattutto in materia di mediazione, dove si è assistito a significativi interventi non solo di contenuto strettamente emergenziale ma anche strutturalmente diretti a consentire un più agevole ricorso alle forme telematiche. Senza contare, poi, l’introduzione di una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, specificamente dedicata alle controversie in cui il coronavirus possa essere assunto a parametro di valutazione della sussistenza di un inadempimento. Quanto poi alla negoziazione assistita e all’arbitrato, non pochi problemi sono stati suscitati, per quest’ultimo, da una normativa che solo in sede di conversione del cosiddetto Cura Italia ha espressamente previsto l'applicazione della normativa emergenziale dovuta al Covid-19 anche agli arbitrati rituali. La legge ha infatti risolto un dubbio che in precedenza poteva porsi in merito alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze nel periodo in cui tale regime ha operato per il processo, ma nel contempo, attribuendo efficacia sostanzialmente retroattiva al chiarimento, ha posto interrogativi non da poco, da risolvere con una interpretazione di tipo conservativo, circa il destino degli atti che siano stati compiuti ovvero alle udienze che siano state ugualmente svolte in quel lasso di tempo. In tale frenesia di regolazione, nulla è stato invece disposto dal legislatore per l’arbitrato irrituale, di cui deve essere pertanto valorizzata la natura meramente negoziale con conseguente esclusione dell’applicabilità della disciplina emergenziale del processo.

L’arbitrato, la mediazione, la negoziazione assistita e gli altri Adr durante il Covid-19

dalmotto
2020-01-01

Abstract

Le questioni poste dall’impatto della crisi sanitaria sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sono inizialmente rimaste senza esplicite da parte del legislatore. Successivamente, tuttavia, si è stratificata una consistente normativa. Così è avvenuto soprattutto in materia di mediazione, dove si è assistito a significativi interventi non solo di contenuto strettamente emergenziale ma anche strutturalmente diretti a consentire un più agevole ricorso alle forme telematiche. Senza contare, poi, l’introduzione di una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, specificamente dedicata alle controversie in cui il coronavirus possa essere assunto a parametro di valutazione della sussistenza di un inadempimento. Quanto poi alla negoziazione assistita e all’arbitrato, non pochi problemi sono stati suscitati, per quest’ultimo, da una normativa che solo in sede di conversione del cosiddetto Cura Italia ha espressamente previsto l'applicazione della normativa emergenziale dovuta al Covid-19 anche agli arbitrati rituali. La legge ha infatti risolto un dubbio che in precedenza poteva porsi in merito alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze nel periodo in cui tale regime ha operato per il processo, ma nel contempo, attribuendo efficacia sostanzialmente retroattiva al chiarimento, ha posto interrogativi non da poco, da risolvere con una interpretazione di tipo conservativo, circa il destino degli atti che siano stati compiuti ovvero alle udienze che siano state ugualmente svolte in quel lasso di tempo. In tale frenesia di regolazione, nulla è stato invece disposto dal legislatore per l’arbitrato irrituale, di cui deve essere pertanto valorizzata la natura meramente negoziale con conseguente esclusione dell’applicabilità della disciplina emergenziale del processo.
2020
29 luglio 2020
29 luglio 2020
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Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Adr, Emergenza sanitaria, Legislazione emergenziale, Coronavirus, Covid-19
dalmotto
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