Le Sezioni unite della Cassazione hanno chiarito definitivamente che nuove contestazioni sono ammesse, nel giudizio abbreviato, nei soli limiti in cui scaturiscano dalle prove integrative acquisite, a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p. nello stesso giudizio, e non – di conseguenza – ove si fondino su una mera rivalutazione del compendio probatorio già in atti al momento della conversione del rito. Tale soluzione, oltre a risultare pienamente conforme alla littera legis – laddove vieta l’emendatio libelli quando il rito non sia “probatoriamente integrato” – è pienamente coerente con la composita ratio alla base del divieto stesso. Alcuni dubbi interpretativi permangono, tuttavia, in ordine alle situazioni che – per la Cassazione – sfuggono al divieto.
Le Sezioni unite tracciano i confini delle nuove contestazioni nel giudizio abbreviato: una lettura finalmente conforme alla littera e alla ratio legis
LAVARINI BARBARA
2020-01-01
Abstract
Le Sezioni unite della Cassazione hanno chiarito definitivamente che nuove contestazioni sono ammesse, nel giudizio abbreviato, nei soli limiti in cui scaturiscano dalle prove integrative acquisite, a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p. nello stesso giudizio, e non – di conseguenza – ove si fondino su una mera rivalutazione del compendio probatorio già in atti al momento della conversione del rito. Tale soluzione, oltre a risultare pienamente conforme alla littera legis – laddove vieta l’emendatio libelli quando il rito non sia “probatoriamente integrato” – è pienamente coerente con la composita ratio alla base del divieto stesso. Alcuni dubbi interpretativi permangono, tuttavia, in ordine alle situazioni che – per la Cassazione – sfuggono al divieto.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Lavarini.PPG.2020.pdf
Accesso riservato
Dimensione
1.27 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.27 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



