La sentenza esaminata rigetta la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge provinciale relative alla concessione di una linea di trasporto funiviario per uso turistico-sportivo. Le censure asserivano il contrasto con i principi nazionali e dell’Unione europea a tutela della concorrenza, a causa del mancato espletamento di una preventiva procedura comparativa. D’interesse l’argomentazione decisiva, che rivaluta la scelta politica dell’ente locale riguardo agli interessi da perseguire in termini di servizio pubblico per garantire obiettivi di sviluppo sociale e civile della collettività. Ove tale scelta non sia stata assunta, l’attività di gestione del trasporto è per contro semplice attività d’impresa, riguardo alla quale l’ente locale dispone (nel caso di specie) di potere di autorizzazione. La Corte riscostruisce la volontà del legislatore provinciale in tali termini, ritenendo legittimo l’affidamento della gestione senza gara. L’articolo esamina criticamente le argomentazioni addotte, anche alla luce dell’evoluzione della nozione di servizio pubblico nel diritto interno e sovranazionale e della confinante disciplina della “Direttiva servizi”.

Tutela della concorrenza, servizio pubblico e scelta politica dell’ente locale (Corte cost., sentenza n. 103 del 2020 sul servizio di trasporto a fune a fini sportivi)

sergio foà;sarah carlucci
2020-01-01

Abstract

La sentenza esaminata rigetta la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge provinciale relative alla concessione di una linea di trasporto funiviario per uso turistico-sportivo. Le censure asserivano il contrasto con i principi nazionali e dell’Unione europea a tutela della concorrenza, a causa del mancato espletamento di una preventiva procedura comparativa. D’interesse l’argomentazione decisiva, che rivaluta la scelta politica dell’ente locale riguardo agli interessi da perseguire in termini di servizio pubblico per garantire obiettivi di sviluppo sociale e civile della collettività. Ove tale scelta non sia stata assunta, l’attività di gestione del trasporto è per contro semplice attività d’impresa, riguardo alla quale l’ente locale dispone (nel caso di specie) di potere di autorizzazione. La Corte riscostruisce la volontà del legislatore provinciale in tali termini, ritenendo legittimo l’affidamento della gestione senza gara. L’articolo esamina criticamente le argomentazioni addotte, anche alla luce dell’evoluzione della nozione di servizio pubblico nel diritto interno e sovranazionale e della confinante disciplina della “Direttiva servizi”.
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https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/sergio-foa/tutela-della-concorrenza-servizio-pubblico-e-scelta-politica-dell-ente-locale-corte-cost-sentenza-n-103-del-2020-sul-servizio-di-trasporto-a-fune-a-fini-sportivi
Servizio pubblico, tutela della concorrenza, enti locali.
sergio foà; sarah carlucci
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