L’art. 2414 bis c.c., modificato nel 2014, prevede un rappresentante designato dalla società per la costituzione delle garanzie correlate al prestito obbligazionario; egli esercita i poteri relativi alle garanzie stesse. In realtà la norma non ha un rilevante contenuto innovativo. L’ipoteca non può essere iscritta a nome del rappresentante perché le regole di pubblicità immobiliare non consentono una simile soluzione. Le alienazioni in garanzia possono essere fatte al rappresentante, ma ciò è già ammissibile mediante l’utilizzazione del negozio fiduciario.
Il rappresentante per la costituzione delle garanzie reali nei prestiti obbligazionari
angelo chianale
2020-01-01
Abstract
L’art. 2414 bis c.c., modificato nel 2014, prevede un rappresentante designato dalla società per la costituzione delle garanzie correlate al prestito obbligazionario; egli esercita i poteri relativi alle garanzie stesse. In realtà la norma non ha un rilevante contenuto innovativo. L’ipoteca non può essere iscritta a nome del rappresentante perché le regole di pubblicità immobiliare non consentono una simile soluzione. Le alienazioni in garanzia possono essere fatte al rappresentante, ma ciò è già ammissibile mediante l’utilizzazione del negozio fiduciario.File in questo prodotto:
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