La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata a Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, dep. 24 settembre 2018, n. 40986) sulla individuazione del tempus commissi delicti nei reati di evento, ai fini della corretta applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo ex art. 2, comma 4, c.p. La Corte, come noto, risolve il contrasto giurisprudenziale accogliendo la c.d. teoria della condotta e affermando che debba trovar applicazione la disciplina in vigore al momento dell'azione – sempre che questa sia stata integralmente posta in essere prima della novella normativa – qualora sia più favorevole rispetto a quella vigente al momento dell'evento. Premessa la sottoscrizione della soluzione adottata dalle Sezioni unite, nell'elaborato l'autrice si propone di approfondire la tematica del tempus commissi delicti, vero fulcro della pronuncia in commento. La Suprema Corte ha avuto l'innegabile merito di affermarne chiaramente la non unitarietà e l'impossibilità di fissarne la collocazione in un unico momento dato, evidenziando piuttosto come lo stesso vari a seconda dell'istituto in relazione al quale viene in considerazione. Di conseguenza, all'interprete viene richiesto uno sforzo esegetico – tutt'altro che scontato se si considera quella che per diversi decenni fu la linea maggioritaria in tema di reati di evento, solo oggi rivista e corretta –, reso necessario da un linguaggio legislativo che predilige termini di significato non univoco. Di conseguenza viene auspicato un intervento chiarificatore da parte del nostro Legislatore, che permetta di individuare univocamente il tempus commissi delicti in relazione, anzitutto, ai diversi istituti, ma anche alle diverse categorie di reato.
La legge penale applicabile nei casi in cui tra condotta ed evento entri in vigore una norma penale sfavorevole per l’imputato
Ludovica Deaglio
2018-01-01
Abstract
La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata a Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, dep. 24 settembre 2018, n. 40986) sulla individuazione del tempus commissi delicti nei reati di evento, ai fini della corretta applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo ex art. 2, comma 4, c.p. La Corte, come noto, risolve il contrasto giurisprudenziale accogliendo la c.d. teoria della condotta e affermando che debba trovar applicazione la disciplina in vigore al momento dell'azione – sempre che questa sia stata integralmente posta in essere prima della novella normativa – qualora sia più favorevole rispetto a quella vigente al momento dell'evento. Premessa la sottoscrizione della soluzione adottata dalle Sezioni unite, nell'elaborato l'autrice si propone di approfondire la tematica del tempus commissi delicti, vero fulcro della pronuncia in commento. La Suprema Corte ha avuto l'innegabile merito di affermarne chiaramente la non unitarietà e l'impossibilità di fissarne la collocazione in un unico momento dato, evidenziando piuttosto come lo stesso vari a seconda dell'istituto in relazione al quale viene in considerazione. Di conseguenza, all'interprete viene richiesto uno sforzo esegetico – tutt'altro che scontato se si considera quella che per diversi decenni fu la linea maggioritaria in tema di reati di evento, solo oggi rivista e corretta –, reso necessario da un linguaggio legislativo che predilige termini di significato non univoco. Di conseguenza viene auspicato un intervento chiarificatore da parte del nostro Legislatore, che permetta di individuare univocamente il tempus commissi delicti in relazione, anzitutto, ai diversi istituti, ma anche alle diverse categorie di reato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.