Con ordinanza del 14 agosto 2020 (R.G. 13057/2020, rel. Sburlati ) la Sezione feriale del Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale due cittadini iscritti nelle liste elettorali della Città di Torino avevano chiesto di veder accertato il loro «diritto di votare in conformità alla Costituzione nel referendum ex art. 138 Cost. fissato per la data del 20-21 settembre 2020 con votazione distinta e separata da ogni altra votazione». Tale asserito diritto soggettivo sarebbe risultato leso dall’art. 1-bis del d.l. 26/2020, introdotto con legge di conversione n. 59/2020, e, in particolare, dal comma 3 di tale articolo, che aveva esteso anche al referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari il principio della concentrazione delle scadenze elettorali, meglio noto come election day, originariamente previsto dall’art. 7 del d.l. 98/2011 per vari tipi di consultazioni elettorali, escluso appunto il referendum.3 Secondo i ricorrenti, tale disposizione si sarebbe posta in contrasto con diversi parametri costituzionali, tra i quali, da un lato, sotto il profilo procedimentale, gli artt. 72, co. 4 e 77 Cost. e, dall’altro, sotto il profilo sostanziale, gli artt. 21 e 48 Cost. Per questa ragione, si chiedeva al giudice adito di sospendere il processo incardinato avanti a sé e di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate dinanzi alla Corte costituzionale. Il giudice ha rigettato il ricorso in ragione della carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, i quali, proprio in quanto iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino, non avrebbero potuto dolersi della lesione del diritto in parola, considerato che nessun’altra consultazione diversa dal referendum costituzionale si sarebbe svolta a Torino il 20 e 21 settembre 2020. Benché una tale statuizione abbia assunto valore assorbente per la decisione de qua, il Tribunale ha giudicato che, «per la natura degli interessi coinvolti», fosse «opportuno svolgere comunque alcune considerazioni di merito sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate, che risultano manifestamente infondate». Tali considerazioni, accanto a quelle preliminari inerenti alle condizioni dell’azione, meritano un commento, tenuto conto che, a partire dalla nota sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, la tutela atipica di mero accertamento ex art. 700 c.p.c. riveste ormai una funzione dirimente nel quadro dei diversi meccanismi di giustizia elettorale esistenti nel nostro ordinamento.
Il Tribunale di Torino dichiara inammissibile il ricorso per l’accertamento del diritto a votare il referendum costituzionale separatamente dalle elezioni amministrative
GIOVANNI BOGGERO;
2020-01-01
Abstract
Con ordinanza del 14 agosto 2020 (R.G. 13057/2020, rel. Sburlati ) la Sezione feriale del Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale due cittadini iscritti nelle liste elettorali della Città di Torino avevano chiesto di veder accertato il loro «diritto di votare in conformità alla Costituzione nel referendum ex art. 138 Cost. fissato per la data del 20-21 settembre 2020 con votazione distinta e separata da ogni altra votazione». Tale asserito diritto soggettivo sarebbe risultato leso dall’art. 1-bis del d.l. 26/2020, introdotto con legge di conversione n. 59/2020, e, in particolare, dal comma 3 di tale articolo, che aveva esteso anche al referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari il principio della concentrazione delle scadenze elettorali, meglio noto come election day, originariamente previsto dall’art. 7 del d.l. 98/2011 per vari tipi di consultazioni elettorali, escluso appunto il referendum.3 Secondo i ricorrenti, tale disposizione si sarebbe posta in contrasto con diversi parametri costituzionali, tra i quali, da un lato, sotto il profilo procedimentale, gli artt. 72, co. 4 e 77 Cost. e, dall’altro, sotto il profilo sostanziale, gli artt. 21 e 48 Cost. Per questa ragione, si chiedeva al giudice adito di sospendere il processo incardinato avanti a sé e di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate dinanzi alla Corte costituzionale. Il giudice ha rigettato il ricorso in ragione della carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, i quali, proprio in quanto iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino, non avrebbero potuto dolersi della lesione del diritto in parola, considerato che nessun’altra consultazione diversa dal referendum costituzionale si sarebbe svolta a Torino il 20 e 21 settembre 2020. Benché una tale statuizione abbia assunto valore assorbente per la decisione de qua, il Tribunale ha giudicato che, «per la natura degli interessi coinvolti», fosse «opportuno svolgere comunque alcune considerazioni di merito sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate, che risultano manifestamente infondate». Tali considerazioni, accanto a quelle preliminari inerenti alle condizioni dell’azione, meritano un commento, tenuto conto che, a partire dalla nota sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, la tutela atipica di mero accertamento ex art. 700 c.p.c. riveste ormai una funzione dirimente nel quadro dei diversi meccanismi di giustizia elettorale esistenti nel nostro ordinamento.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Il Tribunale di Torino dichiara inammissibile il ricorso per l’accertamento del diritto a votare il referendum costituzionale separatamente dalle elezioni amministrative.pdf
Accesso aperto
Dimensione
154.18 kB
Formato
Adobe PDF
|
154.18 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.