La pronuncia della Corte di cassazione sulla "class action" bancaria lascia emergere almeno due profili utili all’ambientamento dell’istituto nel nostro ordinamento: da un lato è definitivamente chiarito che l’adesione dei consumatori non soggiace ad autenticazione tramite pubblico ufficiale, ma è ispirata alla massima informalità; dall’altro lato il proponente può assumere iniziative processuali nell’interesse di tutta la classe, vale a dire non solo di chi abbia aderito – punto già di per sé non banale – ma di chiunque vanti una pretesa omogenea alla sua, aderente o non. Regole tutto sommato intuitive, malgrado il lungo dibattito processuale, e tali d’accompagnare l’istituto dalla vecchia normativa, l’art. 140-bis c. cons. (ancora vigente), alla nuova disciplina collocata negli artt. 840-bis ss. c.p.c.
Class action bancaria e forma delle adesioni tra vecchia e nuova disciplina
EDOARDO FERRANTE
2020-01-01
Abstract
La pronuncia della Corte di cassazione sulla "class action" bancaria lascia emergere almeno due profili utili all’ambientamento dell’istituto nel nostro ordinamento: da un lato è definitivamente chiarito che l’adesione dei consumatori non soggiace ad autenticazione tramite pubblico ufficiale, ma è ispirata alla massima informalità; dall’altro lato il proponente può assumere iniziative processuali nell’interesse di tutta la classe, vale a dire non solo di chi abbia aderito – punto già di per sé non banale – ma di chiunque vanti una pretesa omogenea alla sua, aderente o non. Regole tutto sommato intuitive, malgrado il lungo dibattito processuale, e tali d’accompagnare l’istituto dalla vecchia normativa, l’art. 140-bis c. cons. (ancora vigente), alla nuova disciplina collocata negli artt. 840-bis ss. c.p.c.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
EF_azione di classe_Giur. it._2020.pdf
Accesso riservato
Tipo di file:
DATASET
Dimensione
297.06 kB
Formato
Adobe PDF
|
297.06 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.