Il d.l. Ristori prevede (art. 23, comma 10) l’estensione all’arbitrato rituale, in quanto compatibile, sia del medesimo art. 23, sia dell’art. 221 del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77). L’estensione all’arbitrato rituale rischia tuttavia di creare grave pregiudizio alle procedure arbitrali in quanto – invece che agevolarne lo svolgimento – appesantisce o ingessa l’operato degli arbitri che godono già di molte delle facoltà che il decreto concede oggi al giudice civile.
«… in quanto compatibili…»: le nuove misure per i processi civili nel decreto “ristori” (art. 23 d.l. 137/2020) e la diabolica perseveranza del legislatore nel trascurare le peculiarità del rito arbitrale
Stefano A. Cerrato
2020-01-01
Abstract
Il d.l. Ristori prevede (art. 23, comma 10) l’estensione all’arbitrato rituale, in quanto compatibile, sia del medesimo art. 23, sia dell’art. 221 del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77). L’estensione all’arbitrato rituale rischia tuttavia di creare grave pregiudizio alle procedure arbitrali in quanto – invece che agevolarne lo svolgimento – appesantisce o ingessa l’operato degli arbitri che godono già di molte delle facoltà che il decreto concede oggi al giudice civile.File in questo prodotto:
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