Il pegno non possessorio, introdotto dall’art. 1 del “Decreto banche” del 2016, può avere ad oggetto un singolo bene determinato. Si tratta allora di un’ipoteca mobiliare, nella quale la prelazione sorge con l’iscrizione nel Registro dei pegni non possessori, tuttora non emanato. Questa particolare garanzia mobiliare senza spossessamento viene regolata dalle norme sul pegno ordinario per gli aspetti sostanziali e dalle norme sull’ipoteca immobiliare per gli aspetti correlati alla segnalazione pubblicitaria. Problemi specifici sorgono in relazione ai beni mobili che sono incorporati a un immobile (ad es. macchinari industriali) e ai beni futuri. Anche l’opponibilità ai terzi acquirenti della garanzia richiede soluzioni interpretative specifiche.
Il pegno non possessorio su beni determinati
Chianale Angelo
2019-01-01
Abstract
Il pegno non possessorio, introdotto dall’art. 1 del “Decreto banche” del 2016, può avere ad oggetto un singolo bene determinato. Si tratta allora di un’ipoteca mobiliare, nella quale la prelazione sorge con l’iscrizione nel Registro dei pegni non possessori, tuttora non emanato. Questa particolare garanzia mobiliare senza spossessamento viene regolata dalle norme sul pegno ordinario per gli aspetti sostanziali e dalle norme sull’ipoteca immobiliare per gli aspetti correlati alla segnalazione pubblicitaria. Problemi specifici sorgono in relazione ai beni mobili che sono incorporati a un immobile (ad es. macchinari industriali) e ai beni futuri. Anche l’opponibilità ai terzi acquirenti della garanzia richiede soluzioni interpretative specifiche.File | Dimensione | Formato | |
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