In queste note, una volta aver dato conto della genesi e del contenuto della legge regionale in parola (§ 2), si ripercorrerà la vicenda processuale, esaminando, in particolar modo, le doglianze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le argomentazioni della Corte costituzionale nella propria sentenza (§ 3); alla luce di esse, si svolgeranno alcune considerazioni tanto sul merito dell’ascrizione delle disposizioni de quibus alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di Obiettivo Corti costituzionali e giurisdizioni 104 G. BOGGERO profilassi internazionale, quanto sui possibili effetti della pronuncia in parola sul regime normativo in vigore (§ 4) e, più in generale, sull’interpretazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, anche oltre la pandemia (§ 5).
In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione”
Boggero Giovanni
2021-01-01
Abstract
In queste note, una volta aver dato conto della genesi e del contenuto della legge regionale in parola (§ 2), si ripercorrerà la vicenda processuale, esaminando, in particolar modo, le doglianze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le argomentazioni della Corte costituzionale nella propria sentenza (§ 3); alla luce di esse, si svolgeranno alcune considerazioni tanto sul merito dell’ascrizione delle disposizioni de quibus alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di Obiettivo Corti costituzionali e giurisdizioni 104 G. BOGGERO profilassi internazionale, quanto sui possibili effetti della pronuncia in parola sul regime normativo in vigore (§ 4) e, più in generale, sull’interpretazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, anche oltre la pandemia (§ 5).| File | Dimensione | Formato | |
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