Le carte costituzionali del secondo dopoguerra hanno realizzato il passaggio dallo stato legislativo di diritto allo stato di diritto, attribuendo al riconoscimento e rispetto dei diritti fondamentali la funzione di principio supremo dell’ordinamento giuridico. La loro protezione oltre che nei confronti del governo, è oggi garantita anche nei confronti del legislatore e del potere giudiziario. Il paradigma dello stato di diritto è stato tuttavia declinato quale sistema di limiti ai soli poteri pubblici e non anche ai poteri privati. Ciò non significa, ben inteso, che i diritti fondamentali siano irrilevanti sul piano dei rapporti interindividuali. L'autonomia privata, infatti, esiste nei contorni definiti dallo Stato, ed essa è stata progressivamente limitata, dal legislatore e dalle corti, a tutela dei diritti fondamentali, senza che si sia però giunti a elaborare un obbligo generale di rispetto dei diritti fondamentali gravante direttamente in capo ai privati. I limiti e rischi di questo approccio, in termini di effettività dei diritti fondamentali, emergono con particolare evidenza in Internet, dove i poteri privati svolgono un importante ruolo di governance. Il presente contributo offre una riflessione sull’adeguatezza degli attuali strumenti e principi in materia di tutela dei diritti fondamentali, e in particolare della dottrina sugli obblighi positivi dello Stato sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel garantire l’effettività di detti diritti nell’ ‘ordinamento giuridico privato’ di Internet.

ALLA RICERCA DELL’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEI RAPPORTI TRA PRIVATI: DALL’ETÀ DEI DIRITTI ALL’ETÀ DEGLI ALGORITMI

Sabrina Praduroux
First
2021-01-01

Abstract

Le carte costituzionali del secondo dopoguerra hanno realizzato il passaggio dallo stato legislativo di diritto allo stato di diritto, attribuendo al riconoscimento e rispetto dei diritti fondamentali la funzione di principio supremo dell’ordinamento giuridico. La loro protezione oltre che nei confronti del governo, è oggi garantita anche nei confronti del legislatore e del potere giudiziario. Il paradigma dello stato di diritto è stato tuttavia declinato quale sistema di limiti ai soli poteri pubblici e non anche ai poteri privati. Ciò non significa, ben inteso, che i diritti fondamentali siano irrilevanti sul piano dei rapporti interindividuali. L'autonomia privata, infatti, esiste nei contorni definiti dallo Stato, ed essa è stata progressivamente limitata, dal legislatore e dalle corti, a tutela dei diritti fondamentali, senza che si sia però giunti a elaborare un obbligo generale di rispetto dei diritti fondamentali gravante direttamente in capo ai privati. I limiti e rischi di questo approccio, in termini di effettività dei diritti fondamentali, emergono con particolare evidenza in Internet, dove i poteri privati svolgono un importante ruolo di governance. Il presente contributo offre una riflessione sull’adeguatezza degli attuali strumenti e principi in materia di tutela dei diritti fondamentali, e in particolare della dottrina sugli obblighi positivi dello Stato sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel garantire l’effettività di detti diritti nell’ ‘ordinamento giuridico privato’ di Internet.
2021
Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni
Pacini Giuridica
129
141
978-88-3379-398-6
Fundamental rights; ECHR; Positive obligations; Internet; Horizontal effect
Sabrina Praduroux
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