Nel corso di oltre un decennio dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione europea ha ormai sviluppato una serie piuttosto articolata di rapporti bilaterali con Stati terzi che includono gli investimenti nel campo della cooperazione. Il presente lavoro, dopo aver richiamato brevemente l’evoluzione della politica comune dell’Unione europea attinente agli investimenti esteri (§ 2), analizza la prassi pattizia finora espressa per coglierne i principali tratti distintivi (§ 3) e alla luce di questi riprende le questioni attorno a cui si animava il dibattito, all’epoca dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra Commissione e (Stati membri in) Consiglio, e in dottrina: da un lato, la problematica individuazione dell’estensione e della natura della competenza dell’Unione europea in materia di investimenti esteri (§ 4); dall’altro lato, la complessa sistemazione, di riflesso, dei rapporti tra regimi pattizi bilaterali dell’Unione europea e/o degli Stati membri con Stati terzi (§ 5). L’azione esterna dell’Unione europea ha infatti stimolato nuove articolazioni del diritto internazionale degli investimenti e ha altresì elaborato soluzioni pattizie per le questioni appena menzionate – soluzioni che, a partire dal 2017, devono tener conto degli esiti della richiesta di parere 2/15 alla Corte di giustizia sulla competenza dell’Unione a concludere l’accordo negoziato con Singapore. In questo modo, verranno evidenziati e discussi i caratteri che tutt’ora connotano la capacità e la libertà di agire dell’Unione europea sul piano internazionale attraverso la conclusione di accordi sugli investimenti con Stati terzi, rispetto ai parametri della completezza e dell’organicità di un regime pattizio in materia (§ 6).
Liberalizzazione e protezione degli investimenti esteri
Lorenza Mola
2021-01-01
Abstract
Nel corso di oltre un decennio dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione europea ha ormai sviluppato una serie piuttosto articolata di rapporti bilaterali con Stati terzi che includono gli investimenti nel campo della cooperazione. Il presente lavoro, dopo aver richiamato brevemente l’evoluzione della politica comune dell’Unione europea attinente agli investimenti esteri (§ 2), analizza la prassi pattizia finora espressa per coglierne i principali tratti distintivi (§ 3) e alla luce di questi riprende le questioni attorno a cui si animava il dibattito, all’epoca dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra Commissione e (Stati membri in) Consiglio, e in dottrina: da un lato, la problematica individuazione dell’estensione e della natura della competenza dell’Unione europea in materia di investimenti esteri (§ 4); dall’altro lato, la complessa sistemazione, di riflesso, dei rapporti tra regimi pattizi bilaterali dell’Unione europea e/o degli Stati membri con Stati terzi (§ 5). L’azione esterna dell’Unione europea ha infatti stimolato nuove articolazioni del diritto internazionale degli investimenti e ha altresì elaborato soluzioni pattizie per le questioni appena menzionate – soluzioni che, a partire dal 2017, devono tener conto degli esiti della richiesta di parere 2/15 alla Corte di giustizia sulla competenza dell’Unione a concludere l’accordo negoziato con Singapore. In questo modo, verranno evidenziati e discussi i caratteri che tutt’ora connotano la capacità e la libertà di agire dell’Unione europea sul piano internazionale attraverso la conclusione di accordi sugli investimenti con Stati terzi, rispetto ai parametri della completezza e dell’organicità di un regime pattizio in materia (§ 6).File | Dimensione | Formato | |
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