La situazione di crisi in cui versa la Corte di cassazione civile è nota, al punto che da tempo si parla di una Corte “sotto assedio”. Sulle numerose soluzioni proposte per alleggerire il carico di lavoro della Corte o, perlomeno, per rendere la gestione di quel carico maggiormente efficiente incombe tuttavia la garanzia del giusto processo di cui all’art. 111, comma 7, Cost., in base al quale è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. La possibilità di proporre ricorso per cassazione sempre e comunque pone allora il problema di individuare i limiti dell’istituto dell’inammissibilità nel giudizio di legittimità, in particolar modo in seguito all’introduzione dell’art. 360 bis c.p.c., che contempla l’inammissibilità del ricorso in talune ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi. Nel presente volume, dopo aver ripercorso presupposti e caratteristiche della nozione di inammissibilità, l’Autore indaga dunque in che misura sia oggi necessario ridefinire tale nozione nel giudizio di cassazione ed in che misura ciò si dimostri funzionale a consentire alla Corte di selezionare i ricorsi in maniera realmente efficiente. L’analisi dei temi trattati, e in particolar modo le ipotesi di inammissibilità del ricorso nonché l’aspetto procedimentale della relativa dichiarazione, viene sempre condotta con uno sguardo ad alcuni sistemi processuali ritenuti dall’Autore particolarmente efficientisti nell’impiego dell’inammissibilità, ovvero al giudizio di cassazione penale italiano, a quello di cassazione civile francese ed infine al sistema di ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

L'inammissibilità nel giudizio di cassazione

Davide Castagno
2022-01-01

Abstract

La situazione di crisi in cui versa la Corte di cassazione civile è nota, al punto che da tempo si parla di una Corte “sotto assedio”. Sulle numerose soluzioni proposte per alleggerire il carico di lavoro della Corte o, perlomeno, per rendere la gestione di quel carico maggiormente efficiente incombe tuttavia la garanzia del giusto processo di cui all’art. 111, comma 7, Cost., in base al quale è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. La possibilità di proporre ricorso per cassazione sempre e comunque pone allora il problema di individuare i limiti dell’istituto dell’inammissibilità nel giudizio di legittimità, in particolar modo in seguito all’introduzione dell’art. 360 bis c.p.c., che contempla l’inammissibilità del ricorso in talune ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi. Nel presente volume, dopo aver ripercorso presupposti e caratteristiche della nozione di inammissibilità, l’Autore indaga dunque in che misura sia oggi necessario ridefinire tale nozione nel giudizio di cassazione ed in che misura ciò si dimostri funzionale a consentire alla Corte di selezionare i ricorsi in maniera realmente efficiente. L’analisi dei temi trattati, e in particolar modo le ipotesi di inammissibilità del ricorso nonché l’aspetto procedimentale della relativa dichiarazione, viene sempre condotta con uno sguardo ad alcuni sistemi processuali ritenuti dall’Autore particolarmente efficientisti nell’impiego dell’inammissibilità, ovvero al giudizio di cassazione penale italiano, a quello di cassazione civile francese ed infine al sistema di ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
2022
ESI-Edizioni Scientifiche Italiane
Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
20
1
320
978-88-495-4746-7
9788875901981
Giudizio di cassazione, Corte di cassazione, Inammissibilità, Manifesta infondatezza, Sezione-filtro
Davide Castagno
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