Il saggio esamina gli orientamenti interpretativi sulle tutele in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, prendendo spunto dalla sentenza Cass. n. 10435/2018. Il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto, ha il potere discrezionale di individuare una sanzione che non sia eccessiva onerosa, in virtù del principio di buona fede. L’impostazione della Corte costituisce, inevitabilmente, una soluzione di compromesso che cerca di tener conto della complessiva evoluzione giurisprudenziale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei diversi interessi in gioco. Collocata nell’ambito di una complessiva riscoperta del valore della discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione, nonostante le eccezioni di costituzionalità mosse dal Tribunale di Ravenna, sembra la soluzione che meglio risponda alla necessità di far emergere in concreto l’interesse tutelato dall’ordinamento.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra tutela in forma specifica e tutela per equivalente: l'eccessiva onerosità

Vincenzo Cangemi
2020-01-01

Abstract

Il saggio esamina gli orientamenti interpretativi sulle tutele in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, prendendo spunto dalla sentenza Cass. n. 10435/2018. Il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto, ha il potere discrezionale di individuare una sanzione che non sia eccessiva onerosa, in virtù del principio di buona fede. L’impostazione della Corte costituisce, inevitabilmente, una soluzione di compromesso che cerca di tener conto della complessiva evoluzione giurisprudenziale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei diversi interessi in gioco. Collocata nell’ambito di una complessiva riscoperta del valore della discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione, nonostante le eccezioni di costituzionalità mosse dal Tribunale di Ravenna, sembra la soluzione che meglio risponda alla necessità di far emergere in concreto l’interesse tutelato dall’ordinamento.
2020
3
605
622
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tutela reintegratoria e indennitaria, eccessiva onerosità
Vincenzo Cangemi
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