Il rapporto tra consulente tecnico e parte che lo nomina deve considerarsi essenzialmente contrattuale, pertanto non è necessario riconoscere un dovere fiduciario di lealtà in capo al consulente tecnico quando è prevista una clausola contrattuale che regoli i conflitti di interesse tra le parti facendo riferimento a strumenti di soft law, linee guida o regole procedurali che prevedano, tra gli altri, il dovere di imparzialità e indipendenza in capo al consulente tecnico. Sussiste conflitto di interessi tra consulente tecnico e parte che lo nomina qualora taluni dei quesiti che il consulente tecnico deve risolvere in base all’incarico affidatogli coincidono con quelli che il consulente tecnico ha già trattato o potrebbe dover trattare a seguito di nuovi incarichi ricevuti da altri soggetti coinvolti in controversie contro la parte che l’ha nominato.

REGNO UNITO - COURT OF APPEAL (civil division), sentenza 11 gennaio 2021 - Giudice Coulson, Giudice Males e Giudice Carr; Secretariat Consulting PTE LTD, Secretariat International UK LTD, Secretariat Advisors LLC v a company

Eleonora Ebau
2021-01-01

Abstract

Il rapporto tra consulente tecnico e parte che lo nomina deve considerarsi essenzialmente contrattuale, pertanto non è necessario riconoscere un dovere fiduciario di lealtà in capo al consulente tecnico quando è prevista una clausola contrattuale che regoli i conflitti di interesse tra le parti facendo riferimento a strumenti di soft law, linee guida o regole procedurali che prevedano, tra gli altri, il dovere di imparzialità e indipendenza in capo al consulente tecnico. Sussiste conflitto di interessi tra consulente tecnico e parte che lo nomina qualora taluni dei quesiti che il consulente tecnico deve risolvere in base all’incarico affidatogli coincidono con quelli che il consulente tecnico ha già trattato o potrebbe dover trattare a seguito di nuovi incarichi ricevuti da altri soggetti coinvolti in controversie contro la parte che l’ha nominato.
2021
2021
3
539
578
Arbitrato internazionale - Rapporto tra consulente tecnico e parte del procedimento arbitrale - Natura - Dovere di imparzialità e indipendenza. Arbitrato internazionale - Conflitto di interessi tra consulente tecnico e parte che lo nomina - Criteri di determinazione.
Eleonora Ebau
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1831571
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