Il Tribunale di Velletri ha dichiarato illegittimo per difetto di g.m.o. il licenziamento intimato da un’agenzia di somministrazione nei confronti di una lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il regolare espletamento della procedura per la rioccupabilità di cui all’art. 25 del CCNL di Settore non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare l’impossibilità di repêchage. Il licenziamento è stato dichiarato anche discriminatorio per ragioni di genere, a riprova che la regolarità della procedura contrattual-collettiva nulla garantisce circa la non pretestuosità del recesso.

Il licenziamento illegittimo e discriminatorio di una lavoratrice somministrata

Elisa Parodi
2021-01-01

Abstract

Il Tribunale di Velletri ha dichiarato illegittimo per difetto di g.m.o. il licenziamento intimato da un’agenzia di somministrazione nei confronti di una lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il regolare espletamento della procedura per la rioccupabilità di cui all’art. 25 del CCNL di Settore non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare l’impossibilità di repêchage. Il licenziamento è stato dichiarato anche discriminatorio per ragioni di genere, a riprova che la regolarità della procedura contrattual-collettiva nulla garantisce circa la non pretestuosità del recesso.
2021
2/2021
RGL Giurisprudenza Online, newsletter n. 4/2021
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https://www.futura-editrice.it/wp-content/uploads/2021/04/RGL-Giurisprudenza-online_Newsletter-n.-4.2021_APPROFONDIMENTI-4_Parodi.pdf
discriminazioni, somministrazione di lavoro, licenziamento individuale, discriminazione di genere, onere probatorio
Elisa Parodi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1832502
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