Prima di esaminare le motivazioni di due pronunce del TAR Piemonte , si definirà il quadro normativo in cui esse si inseriscono (§ 1). Su queste basi, si cercherà di verificare in che modo il TAR Piemonte abbia inteso il rapporto tra principio di precauzione e principio di proporzionalità (§ 2.1), se abbia correttamente ascritto al Presidente della Regione il potere di derogare alle disposizioni statali (§ 2.2) e, soprattutto, che tipo di test di proporzionalità abbia impiegato nel bilanciare diritto alla salute e diritto all’istruzione (§ 2.3). Infine, si cercherà di trarre qualche conclusione (§ 3)
Il T.A.R. Piemonte rigetta la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale che ha prorogato l’attività didattica a distanza (DaD) (Nota a T.A.R. Piemonte, sentenza 12 dicembre 2020, n. 834).
Boggero Giovanni
;
2021-01-01
Abstract
Prima di esaminare le motivazioni di due pronunce del TAR Piemonte , si definirà il quadro normativo in cui esse si inseriscono (§ 1). Su queste basi, si cercherà di verificare in che modo il TAR Piemonte abbia inteso il rapporto tra principio di precauzione e principio di proporzionalità (§ 2.1), se abbia correttamente ascritto al Presidente della Regione il potere di derogare alle disposizioni statali (§ 2.2) e, soprattutto, che tipo di test di proporzionalità abbia impiegato nel bilanciare diritto alla salute e diritto all’istruzione (§ 2.3). Infine, si cercherà di trarre qualche conclusione (§ 3)File in questo prodotto:
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Il T.A.R. Piemonte rigetta la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale che ha prorogato l’attività didattica a distanza (DaD) (Nota a T.A.R. Piemonte, sentenza 12 dicembre 2.pdf
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