nota a Cass. civ., 27 gennaio 2014, n. 1608 che afferma il principio secondo cui l'individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non richiede l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone.
Cronaca rosa e diritto alla riservatezza della vita privata: non basta il carattere anonimo della notizia, se la persona offesa resta identificabile
Jacopo Ciani Sciolla
2014-01-01
Abstract
nota a Cass. civ., 27 gennaio 2014, n. 1608 che afferma il principio secondo cui l'individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non richiede l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone.File in questo prodotto:
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