nota a Trib. Milano, 2 agosto 2013, n. 10702. Non bastano singoli e sporadici rilievi sull’operato dell’agenzia pubblicitaria a configurare un inadempimento alle obbligazioni inerenti all’attività creativa ad essa demandata o ad ipotizzare la violazione dei canoni della diligenza e della professionalità nell’espletamento dell’incarico, ma occorre dimostrare che l’agenzia, a fronte dei rilievi della committenza, non abbia proceduto alle doverose e necessarie correzioni e rielaborazioni. Se pur non può essere messo in dubbio il diritto della committente di esprimere il proprio dissenso o non apprezzamento delle iniziative e delle idee elaborate dall’agenzia pubblicitaria, il fatto che queste non siano approvate non può fondare automaticamente un giudizio di inadempimento in capo alla stessa, ma un siffatto giudizio richiede la prova dell’effettiva inidoneità dell’attività svolta, o per l’inadeguatezza degli sforzi posti in essere, o per la non tempestività della prestazione o per la violazione dei criteri e delle direttive impartite dalla committente, a soddisfare l’interesse della controparte ed a raggiungere gli obiettivi prefissati nel contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto di agenzia pubblicitaria, il committente conserva il diritto di utilizzazione delle idee e dei materiali creativi realizzati in esecuzione del contratto, per i quali risulti realizzato il pagamento del relativo corrispettivo.
Adempimento, risoluzione e recesso nei contratti di agenzia pubblicitaria
ciani Sciolla Jacopo
2014-01-01
Abstract
nota a Trib. Milano, 2 agosto 2013, n. 10702. Non bastano singoli e sporadici rilievi sull’operato dell’agenzia pubblicitaria a configurare un inadempimento alle obbligazioni inerenti all’attività creativa ad essa demandata o ad ipotizzare la violazione dei canoni della diligenza e della professionalità nell’espletamento dell’incarico, ma occorre dimostrare che l’agenzia, a fronte dei rilievi della committenza, non abbia proceduto alle doverose e necessarie correzioni e rielaborazioni. Se pur non può essere messo in dubbio il diritto della committente di esprimere il proprio dissenso o non apprezzamento delle iniziative e delle idee elaborate dall’agenzia pubblicitaria, il fatto che queste non siano approvate non può fondare automaticamente un giudizio di inadempimento in capo alla stessa, ma un siffatto giudizio richiede la prova dell’effettiva inidoneità dell’attività svolta, o per l’inadeguatezza degli sforzi posti in essere, o per la non tempestività della prestazione o per la violazione dei criteri e delle direttive impartite dalla committente, a soddisfare l’interesse della controparte ed a raggiungere gli obiettivi prefissati nel contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto di agenzia pubblicitaria, il committente conserva il diritto di utilizzazione delle idee e dei materiali creativi realizzati in esecuzione del contratto, per i quali risulti realizzato il pagamento del relativo corrispettivo.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
CIANI J., Trib. Milano 2.8.13. nota _red_ def.pdf
Accesso riservato
Descrizione: articolo principale
Tipo di file:
PREPRINT (PRIMA BOZZA)
Dimensione
253.88 kB
Formato
Adobe PDF
|
253.88 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Adempimento, risoluzione e recesso nei contratti di agenzia pubblicitaria.pdf
Accesso riservato
Descrizione: articolo completo pre-print
Tipo di file:
POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE)
Dimensione
180.88 kB
Formato
Adobe PDF
|
180.88 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.