La Cassazione è chiamata nuovamente ad esprimersi in relazione al saluto romano e ne sancisce la non punibilità, laddove la condotta abbia luogo in un contesto meramente commemorativo e non integri un pericolo di ricostituzione del partito fascista. La pronuncia è coerente con i precedenti della Cassazione, che qualifica il reato di cui all’art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. “legge Scelba”) in termini di pericolo concreto. Tale lettura appare in generale coerente anche con il volto costituzione dei reati di opinione. Uno sguardo comparato da un lato e una prospettiva sistematica dall’altro, aprono tuttavia diversi spunti di riflessioni su questa soluzione.
Commemorare i caduti della Repubblica Sociale Italiana con il saluto romano non costituisce reato
paolo caroli
2017-01-01
Abstract
La Cassazione è chiamata nuovamente ad esprimersi in relazione al saluto romano e ne sancisce la non punibilità, laddove la condotta abbia luogo in un contesto meramente commemorativo e non integri un pericolo di ricostituzione del partito fascista. La pronuncia è coerente con i precedenti della Cassazione, che qualifica il reato di cui all’art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. “legge Scelba”) in termini di pericolo concreto. Tale lettura appare in generale coerente anche con il volto costituzione dei reati di opinione. Uno sguardo comparato da un lato e una prospettiva sistematica dall’altro, aprono tuttavia diversi spunti di riflessioni su questa soluzione.File | Dimensione | Formato | |
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