Nella logica mercantile il consenso della parte debole costituisce la maggior forma di legittimazione dello strapotere della parte forte, del suo porsi quale autorità privata di fatto. Tanto nei contratti "business to business" («B2B») quanto nei contratti "business to consumer" («B2C») l’asimmetria economica fra le parti è oscurata dalla struttura formalmente paritetica dell’accordo. Sennonché, al di sotto di questa copertura tecnica, il diritto privato attuale sembra rompere e graduare il concetto unico di consenso. Ai due poli si collocano l’atto di consumo per così dire puro e semplice e il patto negoziato clausola per clausola; ma fra l’uno e l’altro polo si situano costellazioni intermedie, che esprimono un concorso di tacito assoggettamento e di consenso negoziato. Le condizioni predisposte coprono parte significativa del tessuto contrattuale, ma l’aderente non è a tal punto debole da non conseguire qualche concessione. Si determina così una gradazione del consenso all’interno di una stessa operazione, la cui veste unitariamente contrattuale non nasconde più quel concorso d’asservimento ed accettazione. Ecco che pure gli istituti contrattuali dovranno essere a loro volta graduati. Così, se la clausola è standard, la si dovrà interpretare a prescindere da una comune intenzione; solo se negoziata potrà destare il sospetto di raggiri o violenze, mentre se fissa potrà innescare al più rimedi contro il difetto di trasparenza. Gradazioni del consenso, che implicano una gradazione degli istituti, come già lasciano emergere la giurisprudenza della Corte UE, quella della nostra Cassazione e gli orientamenti ormai consolidati del nostro Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il consenso "debole" dell'aderente nei contratti standard
FERRANTE
2021-01-01
Abstract
Nella logica mercantile il consenso della parte debole costituisce la maggior forma di legittimazione dello strapotere della parte forte, del suo porsi quale autorità privata di fatto. Tanto nei contratti "business to business" («B2B») quanto nei contratti "business to consumer" («B2C») l’asimmetria economica fra le parti è oscurata dalla struttura formalmente paritetica dell’accordo. Sennonché, al di sotto di questa copertura tecnica, il diritto privato attuale sembra rompere e graduare il concetto unico di consenso. Ai due poli si collocano l’atto di consumo per così dire puro e semplice e il patto negoziato clausola per clausola; ma fra l’uno e l’altro polo si situano costellazioni intermedie, che esprimono un concorso di tacito assoggettamento e di consenso negoziato. Le condizioni predisposte coprono parte significativa del tessuto contrattuale, ma l’aderente non è a tal punto debole da non conseguire qualche concessione. Si determina così una gradazione del consenso all’interno di una stessa operazione, la cui veste unitariamente contrattuale non nasconde più quel concorso d’asservimento ed accettazione. Ecco che pure gli istituti contrattuali dovranno essere a loro volta graduati. Così, se la clausola è standard, la si dovrà interpretare a prescindere da una comune intenzione; solo se negoziata potrà destare il sospetto di raggiri o violenze, mentre se fissa potrà innescare al più rimedi contro il difetto di trasparenza. Gradazioni del consenso, che implicano una gradazione degli istituti, come già lasciano emergere la giurisprudenza della Corte UE, quella della nostra Cassazione e gli orientamenti ormai consolidati del nostro Arbitro Bancario Finanziario (ABF).File | Dimensione | Formato | |
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