Con la pronuncia n. 6/2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ribadisce la sussistenza di una legittimazione a ricorrere a carattere generale in capo alle associazioni di consumatori e di risparmia- tori. Di fronte al contrasto giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni per l’avanzare di un orientamento che sostiene la specialità di una legittimazione tassativamente prevista nei soli casi indicati dalla legge, la pronuncia conferma la tesi tradizionale, che riconosce in via generale la legittimazione a ricorrere per la tutela dei consumatori dinnanzi al giudice amministrativo in capo alle associazioni legalmente riconosciute in quanto iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo, o selezionate in base a determinati indici di matrice giurisprudenziale. Il commento propone un’analisi della sentenza che si concentra sul profilo del rapporto fra generalità e specialità della legittimazione a ricorrere, inoltrandosi, in particolare, lungo due percorsi logico-ricostruttivi: il percorso “dalla specialità alla generalità” della legittimazione delle associazioni per la tutela di quello che viene definito l’“interesse collettivo”, quale interesse proprio delle associazioni medesime, e il percorso dalla “generalità all’unitarietà” della legittimazione a ricorrere intesa in senso più ampio, come autonoma condizione processuale dell’azione giurisdizionale amministrativa.

La legittimazione delle associazioni di consumatori tra "generalità" e "specialità"

Mirate Silvia
2020-01-01

Abstract

Con la pronuncia n. 6/2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ribadisce la sussistenza di una legittimazione a ricorrere a carattere generale in capo alle associazioni di consumatori e di risparmia- tori. Di fronte al contrasto giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni per l’avanzare di un orientamento che sostiene la specialità di una legittimazione tassativamente prevista nei soli casi indicati dalla legge, la pronuncia conferma la tesi tradizionale, che riconosce in via generale la legittimazione a ricorrere per la tutela dei consumatori dinnanzi al giudice amministrativo in capo alle associazioni legalmente riconosciute in quanto iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo, o selezionate in base a determinati indici di matrice giurisprudenziale. Il commento propone un’analisi della sentenza che si concentra sul profilo del rapporto fra generalità e specialità della legittimazione a ricorrere, inoltrandosi, in particolare, lungo due percorsi logico-ricostruttivi: il percorso “dalla specialità alla generalità” della legittimazione delle associazioni per la tutela di quello che viene definito l’“interesse collettivo”, quale interesse proprio delle associazioni medesime, e il percorso dalla “generalità all’unitarietà” della legittimazione a ricorrere intesa in senso più ampio, come autonoma condizione processuale dell’azione giurisdizionale amministrativa.
2020
4
520
528
Processo amministrativo, Accesso in giudizio, Legittimazione a ricorrere, Associazioni di consumatori
Mirate Silvia
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Descrizione: Legittimazione associazioni consumatori
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1864428
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