Il contributo esamina le prime misure adottate, fra marzo e aprile 2020, dalla Commissione e da talune Autorità nazionali della concorrenza per cercare di “adattare” con tempestività la politica di concorrenza dell’Unione europea al nuovo scenario delineato dalle prime fasi della crisi pandemica globale. Particolare attenzione è dedicata ai c.d. Quadri temporanei adottati dalla Commissione per guidare l’applicazione ai tempi del COVID-19 tanto degli art. 101 e 102 TFUE quanto degli art. 107 e 108 TFUE. Sotto il profilo degli aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto fin da subito opportuno ammorbidire i vincoli che l’appartenenza all’Unione europea normalmente comporta per l’intervento pubblico in economia in modo da non ritardare e possibilmente favorire la spesa pubblica degli Stati membri per fronteggiare gli effetti economici della crisi pandemica. Con riguardo ai divieti di condotte collusive e abusive unilaterali, la Commissione ha invece cercato di bilanciare due interessi divergenti: la prosecuzione delle attività di enforcement degli art. 101 e 102 TFUE cosicché non ne fosse compromessa l’efficacia deterrente e la consapevolezza che le eccezionali condizioni di mercato determinate dalla crisi pandemica avrebbero potuto rendere necessario un maggiore grado di cooperazione fra le imprese specie in taluni settori economici. Riconoscendo dunque che la pandemia non avrebbe che potuto dare corso a un’applicazione derogatoria ed emergenziale delle regole antitrust, la Commissione ha altresì ritenuto opportuno “rispolverare” uno strumento del passato e cioè le c.d. “comfort letters” mediante cui guidare, in modo informale, la condotta delle imprese in questo scenario eccezionale.
L’approccio “pandemico” alla politica di concorrenza
calzolari luca
2021-01-01
Abstract
Il contributo esamina le prime misure adottate, fra marzo e aprile 2020, dalla Commissione e da talune Autorità nazionali della concorrenza per cercare di “adattare” con tempestività la politica di concorrenza dell’Unione europea al nuovo scenario delineato dalle prime fasi della crisi pandemica globale. Particolare attenzione è dedicata ai c.d. Quadri temporanei adottati dalla Commissione per guidare l’applicazione ai tempi del COVID-19 tanto degli art. 101 e 102 TFUE quanto degli art. 107 e 108 TFUE. Sotto il profilo degli aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto fin da subito opportuno ammorbidire i vincoli che l’appartenenza all’Unione europea normalmente comporta per l’intervento pubblico in economia in modo da non ritardare e possibilmente favorire la spesa pubblica degli Stati membri per fronteggiare gli effetti economici della crisi pandemica. Con riguardo ai divieti di condotte collusive e abusive unilaterali, la Commissione ha invece cercato di bilanciare due interessi divergenti: la prosecuzione delle attività di enforcement degli art. 101 e 102 TFUE cosicché non ne fosse compromessa l’efficacia deterrente e la consapevolezza che le eccezionali condizioni di mercato determinate dalla crisi pandemica avrebbero potuto rendere necessario un maggiore grado di cooperazione fra le imprese specie in taluni settori economici. Riconoscendo dunque che la pandemia non avrebbe che potuto dare corso a un’applicazione derogatoria ed emergenziale delle regole antitrust, la Commissione ha altresì ritenuto opportuno “rispolverare” uno strumento del passato e cioè le c.d. “comfort letters” mediante cui guidare, in modo informale, la condotta delle imprese in questo scenario eccezionale.| File | Dimensione | Formato | |
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