L’odontoiatria ha l’obiettivo di ripristinare lo stato di salute del cavo orale migliorando le funzionalità dell’apparato stomatognatico. L’odontoiatra deve possedere tutte quelle regole di buona condotta, tecnica, deontologica e morale, a cui qualunque professionista dovrebbe attenersi nello svolgimento della propria attività. La professione odontoiatrica può anche contemplare attività medicolegale in ambito di responsabilità medica, sia civile che penale. E questo sia che l’odontoiatra svolga la funzione di ausiliario del medico legale che in qualità di consulente tecnico d’ufficio ovvero perito. Tale attività deve coniugare l’applicazione di conoscenze biologiche e tecniche delle scienze odontoiatriche con una adeguata preparazione nell’ambito della dottrina giuridica e medico legale. Il consulente tecnico/perito odontoiatra incorre infatti in precise responsabilità quando svolge l’incarico affidatogli dal giudice e le possibili conseguenze per non aver saputo svolgere correttamente il predetto incarico sono specificatamente previste dalla legge penale e civile a seconda del sistema giudiziario nazionale. È opinione degli autori che gli odontoiatri che intendono partecipare all’amministrazione della Giustizia abbiano una maggiore presa di coscienza dei propri limiti in assenza di quei presupposti culturali e metodologici che caratterizzano la medicina legale. A nostro parere il modo migliore per valutare una responsabilità professionale odontoiatrica è attraverso la consulenza collegiale di un medico legale e di un odontoiatra esperto in medicina legale e odontologia forense. Solo l’odontoiatra che avrà frequentato idonei strumenti formativi di tipo medico-giuridico potrà ritenersi sufficientemente pronto ad affrontare autonomamente casi di responsabilità professionale e specifici ambiti tecnico-forensi finalizzati alla identificazione personale e all’analisi di lesioni da morso umano.

La consulenza medicolegale e la responsabilità del perito/CTU odontoiatra

Nuzzolese E
First
;
2011-01-01

Abstract

L’odontoiatria ha l’obiettivo di ripristinare lo stato di salute del cavo orale migliorando le funzionalità dell’apparato stomatognatico. L’odontoiatra deve possedere tutte quelle regole di buona condotta, tecnica, deontologica e morale, a cui qualunque professionista dovrebbe attenersi nello svolgimento della propria attività. La professione odontoiatrica può anche contemplare attività medicolegale in ambito di responsabilità medica, sia civile che penale. E questo sia che l’odontoiatra svolga la funzione di ausiliario del medico legale che in qualità di consulente tecnico d’ufficio ovvero perito. Tale attività deve coniugare l’applicazione di conoscenze biologiche e tecniche delle scienze odontoiatriche con una adeguata preparazione nell’ambito della dottrina giuridica e medico legale. Il consulente tecnico/perito odontoiatra incorre infatti in precise responsabilità quando svolge l’incarico affidatogli dal giudice e le possibili conseguenze per non aver saputo svolgere correttamente il predetto incarico sono specificatamente previste dalla legge penale e civile a seconda del sistema giudiziario nazionale. È opinione degli autori che gli odontoiatri che intendono partecipare all’amministrazione della Giustizia abbiano una maggiore presa di coscienza dei propri limiti in assenza di quei presupposti culturali e metodologici che caratterizzano la medicina legale. A nostro parere il modo migliore per valutare una responsabilità professionale odontoiatrica è attraverso la consulenza collegiale di un medico legale e di un odontoiatra esperto in medicina legale e odontologia forense. Solo l’odontoiatra che avrà frequentato idonei strumenti formativi di tipo medico-giuridico potrà ritenersi sufficientemente pronto ad affrontare autonomamente casi di responsabilità professionale e specifici ambiti tecnico-forensi finalizzati alla identificazione personale e all’analisi di lesioni da morso umano.
2011
131
3
67
73
https://www.minervamedica.it/it/riviste/minerva-forensic-medicine/articolo.php?cod=R11Y2011N03A0067
Responsabilità professionale; Esperto ; Testimone; Dentistry - Liability; Legal - Expert; Testimony
Nuzzolese E; Montagna F; Di Nunno; De Leo D
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