Lo scritto analizza due pronunce della Corte di cassazione le quali, a poca distanza dall’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Succi c. Italia (del 28 ottobre 2021), tornano sul requisito della sommaria esposizione dei fatti di cui all’art. 366, 1° comma, n. 3, c.p.c. Dopo aver tratteggiato i contrapposti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, l’autore si sofferma sulla rilevanza delle due pronunce circa l’interpretazione della norma, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella legge delega di riforma del processo civile (L. n. 206/2021).

La Cassazione torna sulla sommaria esposizione dei fatti in seguito all’intervento della Corte EDU

Davide Castagno
2022-01-01

Abstract

Lo scritto analizza due pronunce della Corte di cassazione le quali, a poca distanza dall’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Succi c. Italia (del 28 ottobre 2021), tornano sul requisito della sommaria esposizione dei fatti di cui all’art. 366, 1° comma, n. 3, c.p.c. Dopo aver tratteggiato i contrapposti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, l’autore si sofferma sulla rilevanza delle due pronunce circa l’interpretazione della norma, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella legge delega di riforma del processo civile (L. n. 206/2021).
2022
174
8-9
1871
1877
Inammissibilità del ricorso in cassazione – Esposizione sommaria dei fatti – Formulazione dei motivi – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto di accesso al giudice
Davide Castagno
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1876259
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