Il contributo esamina le due Direttive Shareholders Rights, ripercorrendo le tappe che hanno portato nel 2007 alla sua adozione e le ragioni della sua revisione a dieci anni di distanza. Se infatti il primo intervento del legislatore europeo aveva come asse portante la ricerca di strumenti utili a rafforzare i diritti di voice degli azionisti in seno all’assemblea e ad incentivare e agevolare l’esercizio del diritto di voto, il secondo (complice la crisi finanziaria dell’autunno 2008 e il conseguente dibattito sui rischi delle politiche di investimento “a breve termine”) ha invece quale filo conduttore la ricerca di strumenti volti ad incentivare strategie di investimento a medio e lungo termine, tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario. Cercando di valorizzare le diverse finalità che hanno caratterizzato i due interventi legislativi, la prima sezione si concentra quindi sui profili procedimentali legati alla fase preassembleare e alla fase di svolgimento dell’assemblea, mentre l’esame della seconda Direttiva mette al centro i temi delle politiche di remunerazione degli amministratori, delle operazioni con parti correlate e, soprattutto, della trasparenza sulle politiche di investimento degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, ovvero quegli azionisti di minoranza «qualificati» che possono svolgere un ruolo significativo nel governo societario delle società quotate, anche per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. La terza parte del lavoro è infine dedicata al tema dell’esercizio «indiretto» del diritto di voto ed esamina sia la disciplina della rappresentanza assembleare, sia quella della sollecitazione delle deleghe di voto.

I diritti degli azionisti (le Direttive Shareholders’ Rights)

B. Petrazzini;P. Rainelli
2022-01-01

Abstract

Il contributo esamina le due Direttive Shareholders Rights, ripercorrendo le tappe che hanno portato nel 2007 alla sua adozione e le ragioni della sua revisione a dieci anni di distanza. Se infatti il primo intervento del legislatore europeo aveva come asse portante la ricerca di strumenti utili a rafforzare i diritti di voice degli azionisti in seno all’assemblea e ad incentivare e agevolare l’esercizio del diritto di voto, il secondo (complice la crisi finanziaria dell’autunno 2008 e il conseguente dibattito sui rischi delle politiche di investimento “a breve termine”) ha invece quale filo conduttore la ricerca di strumenti volti ad incentivare strategie di investimento a medio e lungo termine, tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario. Cercando di valorizzare le diverse finalità che hanno caratterizzato i due interventi legislativi, la prima sezione si concentra quindi sui profili procedimentali legati alla fase preassembleare e alla fase di svolgimento dell’assemblea, mentre l’esame della seconda Direttiva mette al centro i temi delle politiche di remunerazione degli amministratori, delle operazioni con parti correlate e, soprattutto, della trasparenza sulle politiche di investimento degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, ovvero quegli azionisti di minoranza «qualificati» che possono svolgere un ruolo significativo nel governo societario delle società quotate, anche per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. La terza parte del lavoro è infine dedicata al tema dell’esercizio «indiretto» del diritto di voto ed esamina sia la disciplina della rappresentanza assembleare, sia quella della sollecitazione delle deleghe di voto.
2022
Le società
Giappichelli
Trattato di diritto privato dell'Unione Europea
261
327
978-88-921-2247-5
Shareholders' Rights Directive, assemblea, diritti degli azionisti
B. Petrazzini, P. Rainelli
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