Il contributo esamina le due Direttive Shareholders Rights, ripercorrendo le tappe che hanno portato nel 2007 alla sua adozione e le ragioni della sua revisione a dieci anni di distanza. Se infatti il primo intervento del legislatore europeo aveva come asse portante la ricerca di strumenti utili a rafforzare i diritti di voice degli azionisti in seno all’assemblea e ad incentivare e agevolare l’esercizio del diritto di voto, il secondo (complice la crisi finanziaria dell’autunno 2008 e il conseguente dibattito sui rischi delle politiche di investimento “a breve termine”) ha invece quale filo conduttore la ricerca di strumenti volti ad incentivare strategie di investimento a medio e lungo termine, tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario. Cercando di valorizzare le diverse finalità che hanno caratterizzato i due interventi legislativi, la prima sezione si concentra quindi sui profili procedimentali legati alla fase preassembleare e alla fase di svolgimento dell’assemblea, mentre l’esame della seconda Direttiva mette al centro i temi delle politiche di remunerazione degli amministratori, delle operazioni con parti correlate e, soprattutto, della trasparenza sulle politiche di investimento degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, ovvero quegli azionisti di minoranza «qualificati» che possono svolgere un ruolo significativo nel governo societario delle società quotate, anche per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. La terza parte del lavoro è infine dedicata al tema dell’esercizio «indiretto» del diritto di voto ed esamina sia la disciplina della rappresentanza assembleare, sia quella della sollecitazione delle deleghe di voto.
I diritti degli azionisti (le Direttive Shareholders’ Rights)
B. Petrazzini;P. Rainelli
2022-01-01
Abstract
Il contributo esamina le due Direttive Shareholders Rights, ripercorrendo le tappe che hanno portato nel 2007 alla sua adozione e le ragioni della sua revisione a dieci anni di distanza. Se infatti il primo intervento del legislatore europeo aveva come asse portante la ricerca di strumenti utili a rafforzare i diritti di voice degli azionisti in seno all’assemblea e ad incentivare e agevolare l’esercizio del diritto di voto, il secondo (complice la crisi finanziaria dell’autunno 2008 e il conseguente dibattito sui rischi delle politiche di investimento “a breve termine”) ha invece quale filo conduttore la ricerca di strumenti volti ad incentivare strategie di investimento a medio e lungo termine, tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario. Cercando di valorizzare le diverse finalità che hanno caratterizzato i due interventi legislativi, la prima sezione si concentra quindi sui profili procedimentali legati alla fase preassembleare e alla fase di svolgimento dell’assemblea, mentre l’esame della seconda Direttiva mette al centro i temi delle politiche di remunerazione degli amministratori, delle operazioni con parti correlate e, soprattutto, della trasparenza sulle politiche di investimento degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, ovvero quegli azionisti di minoranza «qualificati» che possono svolgere un ruolo significativo nel governo societario delle società quotate, anche per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. La terza parte del lavoro è infine dedicata al tema dell’esercizio «indiretto» del diritto di voto ed esamina sia la disciplina della rappresentanza assembleare, sia quella della sollecitazione delle deleghe di voto.| File | Dimensione | Formato | |
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