Il contributo è dedicato a un’analisi critica degli strumenti di tutela dalla pubblicità “mediata” che il codice di rito offre a una triade non omogenea di interessi extraprocessuali: il buon costume, gli interessi superiori dello Stato, la riservatezza delle persone. L’indagine muove innanzitutto dalla ricostruzione dei contorni dei beni protetti e del loro fondamento, preliminare al confronto fra gli stessi e la libertà di manifestazione del pensiero, che subisce i limiti derivanti dai divieti di pubblicazione stabiliti dall’art. 114 c.p.p. Dal primo angolo visuale, la perimetrazione di ciascuno degli interessi citati si rivela soggetta a un’imprescindibile opera di costante aggiornamento, condivisa fra legislatore e magistratura, alla quale si deve un significativo percorso di avvicinamento fra due dei beni oggetto di considerazione, che si manifesta nell’attuale tendenza del buon costume ad essere attratto nell’orbita della privacy. Proprio l’interesse alla riservatezza, che più tardi degli altri è giunto all’attenzione del legislatore processuale penale italiano, originariamente concentrato sulla protezione di beni sovraindividuali e indisponibili, ha oggi assunto un ruolo di primo piano sul terreno del rapporto con la libertà di dare e ricevere informazioni, il quale è oggetto di particolare attenzione nel sistema di protezione multilivello dei diritti fondamentali. Da quest’ultimo punto di vista il contributo si sofferma in particolar modo sui profili critici del bilanciamento realizzato dall’art. 114 c.p.p. In chiusura si è invece inteso rivolgere un ultimo sguardo a un “nuovo” competitor della libertà di manifestazione del pensiero, che è venuto definendosi a partire dal diritto alla riservatezza, i.e. il diritto all’oblio: del tutto estraneo al bilanciamento sotteso alla disciplina dei divieti di pubblicazione di atti e di immagini previsti dall’art. 114 c.p.p., oggi quest’ultimo si appresta tuttavia a fare il suo ingresso tra le norme di attuazione del codice di rito, declinato come diritto al delisting.
Buon costume, interessi superiori dello Stato, riservatezza delle persone
Giulia Mantovani
2022-01-01
Abstract
Il contributo è dedicato a un’analisi critica degli strumenti di tutela dalla pubblicità “mediata” che il codice di rito offre a una triade non omogenea di interessi extraprocessuali: il buon costume, gli interessi superiori dello Stato, la riservatezza delle persone. L’indagine muove innanzitutto dalla ricostruzione dei contorni dei beni protetti e del loro fondamento, preliminare al confronto fra gli stessi e la libertà di manifestazione del pensiero, che subisce i limiti derivanti dai divieti di pubblicazione stabiliti dall’art. 114 c.p.p. Dal primo angolo visuale, la perimetrazione di ciascuno degli interessi citati si rivela soggetta a un’imprescindibile opera di costante aggiornamento, condivisa fra legislatore e magistratura, alla quale si deve un significativo percorso di avvicinamento fra due dei beni oggetto di considerazione, che si manifesta nell’attuale tendenza del buon costume ad essere attratto nell’orbita della privacy. Proprio l’interesse alla riservatezza, che più tardi degli altri è giunto all’attenzione del legislatore processuale penale italiano, originariamente concentrato sulla protezione di beni sovraindividuali e indisponibili, ha oggi assunto un ruolo di primo piano sul terreno del rapporto con la libertà di dare e ricevere informazioni, il quale è oggetto di particolare attenzione nel sistema di protezione multilivello dei diritti fondamentali. Da quest’ultimo punto di vista il contributo si sofferma in particolar modo sui profili critici del bilanciamento realizzato dall’art. 114 c.p.p. In chiusura si è invece inteso rivolgere un ultimo sguardo a un “nuovo” competitor della libertà di manifestazione del pensiero, che è venuto definendosi a partire dal diritto alla riservatezza, i.e. il diritto all’oblio: del tutto estraneo al bilanciamento sotteso alla disciplina dei divieti di pubblicazione di atti e di immagini previsti dall’art. 114 c.p.p., oggi quest’ultimo si appresta tuttavia a fare il suo ingresso tra le norme di attuazione del codice di rito, declinato come diritto al delisting.File | Dimensione | Formato | |
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