L'articolo, che riprende e sviluppa la relazione dell'Autore al Convegno, esamina il tema della giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti alla luce del diritto positivo, segnatamente delle disposizioni del codice di giustizia contabile che inquadrano le materie oggetto di giurisdizione e il rito applicabile (art. 11, c. 6; artt. 123 ss. sul giudizio in unico grado e artt. 177 ss. sulle impugnazioni). Approfondisce l’inquadramento costituzionale e la disciplina processuale. Il primo profilo delinea la giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione quale espressione applicativa del c.d. principio del parallelismo tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali della Corte dei conti (artt. 100 e 103 Cost.). Un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina normativa dedicata allo stesso organo registra inoltre una riserva di giurisdizione contabile in materia di contabilità pubblica e di diritto del bilancio, per effetto di un dialogo virtuoso instaurato con la giurisprudenza costituzionale, salva qualche “incursione” da parte della giurisdizione amministrativa. Sul piano processuale, l'articolo esamina una serie di temi critici, a partire dal giudizio in unico grado e alla articolazione bifasica della decisione; la qualificazione della stessa giurisdizione in termini oggettivi e/o soggettivi; il carattere di giurisdizione esclusiva e il sindacato pieno esercitato dalle Sezioni riunite, dubitando tuttavia del relativo carattere impugnatorio, almeno secondo gli arresti dello stesso organo nomofilattico. Il rito applicabile solleva ulteriori questioni ermeneutiche riguardo alle parti necessarie e alla funzione del pubblico ministero (il procuratore generale). Tali temi sono approfonditi, giacché il sistema in tal modo disegnato dal legislatore rappresenta un unicum nel sistema processuale nazionale e richiede qualche adattamento per essere “spiegato” alla Corte di giustizia Ue in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE con riferimento alle materie scrutinate, sempre più numerose, di rilevanza sovranazionale.

LA GIURISDIZIONE DELLE SEZIONI RIUNITE IN SPECIALE COMPOSIZIONE. DALLA TRADIZIONE CAVOURIANA AL DIALOGO CON LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA.

FOA' SERGIO
2022-01-01

Abstract

L'articolo, che riprende e sviluppa la relazione dell'Autore al Convegno, esamina il tema della giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti alla luce del diritto positivo, segnatamente delle disposizioni del codice di giustizia contabile che inquadrano le materie oggetto di giurisdizione e il rito applicabile (art. 11, c. 6; artt. 123 ss. sul giudizio in unico grado e artt. 177 ss. sulle impugnazioni). Approfondisce l’inquadramento costituzionale e la disciplina processuale. Il primo profilo delinea la giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione quale espressione applicativa del c.d. principio del parallelismo tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali della Corte dei conti (artt. 100 e 103 Cost.). Un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina normativa dedicata allo stesso organo registra inoltre una riserva di giurisdizione contabile in materia di contabilità pubblica e di diritto del bilancio, per effetto di un dialogo virtuoso instaurato con la giurisprudenza costituzionale, salva qualche “incursione” da parte della giurisdizione amministrativa. Sul piano processuale, l'articolo esamina una serie di temi critici, a partire dal giudizio in unico grado e alla articolazione bifasica della decisione; la qualificazione della stessa giurisdizione in termini oggettivi e/o soggettivi; il carattere di giurisdizione esclusiva e il sindacato pieno esercitato dalle Sezioni riunite, dubitando tuttavia del relativo carattere impugnatorio, almeno secondo gli arresti dello stesso organo nomofilattico. Il rito applicabile solleva ulteriori questioni ermeneutiche riguardo alle parti necessarie e alla funzione del pubblico ministero (il procuratore generale). Tali temi sono approfonditi, giacché il sistema in tal modo disegnato dal legislatore rappresenta un unicum nel sistema processuale nazionale e richiede qualche adattamento per essere “spiegato” alla Corte di giustizia Ue in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE con riferimento alle materie scrutinate, sempre più numerose, di rilevanza sovranazionale.
2022
Quaderni della Rivista.
2
135
145
http://www.rivistacorteconti.it/
Giurisdizione contabile, Corte dei conti, Nomofilachia, Rapporti con la Corte di Giustizia UE.
FOA' SERGIO
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