La ricerca si propone di indagare il significato dell’espressione ‘compensatio ipso iure’ nei testi della compilazione giustinianea (C. 4.31.14 e I. 4.6.30). Attraverso le altre costituzioni emanate dall’Imperatore prima del 531 è possibile comprendere l’estensione dei poteri del giudice in ordine alla conoscibilità delle pretese di entrambe le parti. La costituzione conservata in C. 7.45.14 dimostra che il giudice era tenuto a pronunciarsi sulla pretesa del convenuto, anche quando egli non avesse fatto uso di un’exceptio, se i presupposti di tale pretesa fossero emersi dagli atti della causa.
Note minime sulla compensatio ipso iure giustinianea
Enrico Sciandrello
2022-01-01
Abstract
La ricerca si propone di indagare il significato dell’espressione ‘compensatio ipso iure’ nei testi della compilazione giustinianea (C. 4.31.14 e I. 4.6.30). Attraverso le altre costituzioni emanate dall’Imperatore prima del 531 è possibile comprendere l’estensione dei poteri del giudice in ordine alla conoscibilità delle pretese di entrambe le parti. La costituzione conservata in C. 7.45.14 dimostra che il giudice era tenuto a pronunciarsi sulla pretesa del convenuto, anche quando egli non avesse fatto uso di un’exceptio, se i presupposti di tale pretesa fossero emersi dagli atti della causa.File in questo prodotto:
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