Con l’ordinanza n. 154/22 del 1° dicembre 2022 (G. M.T. C/ Repubblica Federale di Germania ed altri 3) una Giudice dell’esecuzione della IV Sezione civile del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 43 c. 3 del d.l. 30 aprile 2002, n. 36 e della l. 29 giugno 2022 n. 79 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – entrata in vigore il 30 giugno. Tale intervento normativo, relativo ai risarcimenti per i crimini nazisti a danno della popolazione italiana, era sorto in via d’urgenza al fine di evitare che la Repubblica Federale di Germania subisse la perdita di un assetto immobiliare in ragione di un procedimento esecutivo davanti al Tribunale di Roma, che vedeva l’udienza per l’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati fissata per il 25 maggio scorso. Tuttavia, con il decreto-legge poi convertito, si è poi giunti al singolare risultato per cui lo Stato italiano terrà indenne la Germania dalle pretese delle vittime italiane degli eccidi nazisti e pagherà tutti i risarcimenti in luogo dello Stato tedesco, a mezzo di un apposito Fondo costituendo. L’ordinanza paventa una possibile violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., dando così nuovamente la parola alla Corte Costituzionale.

Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazisti

paolo caroli
2023-01-01

Abstract

Con l’ordinanza n. 154/22 del 1° dicembre 2022 (G. M.T. C/ Repubblica Federale di Germania ed altri 3) una Giudice dell’esecuzione della IV Sezione civile del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 43 c. 3 del d.l. 30 aprile 2002, n. 36 e della l. 29 giugno 2022 n. 79 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – entrata in vigore il 30 giugno. Tale intervento normativo, relativo ai risarcimenti per i crimini nazisti a danno della popolazione italiana, era sorto in via d’urgenza al fine di evitare che la Repubblica Federale di Germania subisse la perdita di un assetto immobiliare in ragione di un procedimento esecutivo davanti al Tribunale di Roma, che vedeva l’udienza per l’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati fissata per il 25 maggio scorso. Tuttavia, con il decreto-legge poi convertito, si è poi giunti al singolare risultato per cui lo Stato italiano terrà indenne la Germania dalle pretese delle vittime italiane degli eccidi nazisti e pagherà tutti i risarcimenti in luogo dello Stato tedesco, a mezzo di un apposito Fondo costituendo. L’ordinanza paventa una possibile violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., dando così nuovamente la parola alla Corte Costituzionale.
2023
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https://www.sistemapenale.it/it/scheda/caroli-sollevata-qlc-norma-istitutiva-fondo-per-vittime-crimini-nazisti
costituzionalità; crimini nazisti; crimini di guerra
paolo caroli
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