Il contributo si propone di analizzare ampiezza e fondamento della persecuzione della persona giuridica per un reato non punibile o estinto, passando in rassegna le sempre più frequenti ipotesi in cui il legislatore ha scelto di rinunciare alla pena per l’individuo. Lo scenario che ne risulta è quello della irrinunciabilità della punizione per l’organizzazione, sempre destinataria di sanzioni pecuniarie e confische, anche nel caso di massima collaborazione con la giustizia e di eliminazione dell’offesa da reato. Si tratta della naturale conseguenza del principio di autonomia della responsabilità dell’ente di cui all’art. 8, d.lgs. 231/2001, ma vi sono ipotesi in cui potrebbe prevedersi l’astensione da pena anche per la persona giuridica, ad esempio quando abbia denunciato un reato commesso al suo interno o quando abbia posto in essere gravose attività riparatorie che oggi assicurano solo alla persona fisica la non punibilità, come accade nel caso del pagamento del debito fiscale ex art. 13, d.lgs. 74/2000 o dell’adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 318 bis ss., d.lgs. 152/2006.
Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’ente colpevole
consulich
2020-01-01
Abstract
Il contributo si propone di analizzare ampiezza e fondamento della persecuzione della persona giuridica per un reato non punibile o estinto, passando in rassegna le sempre più frequenti ipotesi in cui il legislatore ha scelto di rinunciare alla pena per l’individuo. Lo scenario che ne risulta è quello della irrinunciabilità della punizione per l’organizzazione, sempre destinataria di sanzioni pecuniarie e confische, anche nel caso di massima collaborazione con la giustizia e di eliminazione dell’offesa da reato. Si tratta della naturale conseguenza del principio di autonomia della responsabilità dell’ente di cui all’art. 8, d.lgs. 231/2001, ma vi sono ipotesi in cui potrebbe prevedersi l’astensione da pena anche per la persona giuridica, ad esempio quando abbia denunciato un reato commesso al suo interno o quando abbia posto in essere gravose attività riparatorie che oggi assicurano solo alla persona fisica la non punibilità, come accade nel caso del pagamento del debito fiscale ex art. 13, d.lgs. 74/2000 o dell’adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 318 bis ss., d.lgs. 152/2006.File | Dimensione | Formato | |
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