La sentenza in commento, operando un inaspettato revirement, afferma la sussistenza di un rapporto di astratta e necessaria “continenza” tra la circostanza del fatto di particolare tenuità nella ricettazione e quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità, risolvendo di conseguenza il concorso tra le due norme circostanziali nel senso della necessaria apparenza, con immancabile prevalenza di quella speciale (e maggiormente comprensiva) prevista al comma 2 dell’art. 648.Se la concatenazione logica sviluppata nella pronuncia è ‘strutturalmente’ ineccepibile, più di un’ombra sembra velare il ‘contenuto’ delle premesse del ragionamento della Suprema Corte. In particolare pare discutibile l’inserimento della speciale tenuità del danno patrimoniale tra gli elementi essenziali della fattispecie di ricettazione attenuata. Questa infatti, data la sua natura di circostanza indefinita e speciale, sembra avere una composizione per così dire ‘variabile’ e ‘teleologicamente orientata’, richiedendo di volta in volta la valutazione dell’effettivo disvalore incarnato dal fatto concreto alla luce della poliedrica oggettività giuridica tutelata dall’art. 648 c.p., ove spicca non il bene del patrimonio ma quello dell’ordine pubblico. Non è escluso, pertanto, che l’aspetto del danno economico obiettivamente cagionato possa rivelarsi concretamente inconferente ai fini del riconoscimento della ricettazione attenuata; con ciò potendo risultare del tutto ammissibile la congiunta applicazione dell’attenuante ex art. 648 cpv. e di quella prevista all’art. 62, n. 4, c.p.

Ricettazione attenuata e danno di speciale tenuità: un inaspettato rilancio del concorso apparente

BIANCHI, DAVIDE
2014-01-01

Abstract

La sentenza in commento, operando un inaspettato revirement, afferma la sussistenza di un rapporto di astratta e necessaria “continenza” tra la circostanza del fatto di particolare tenuità nella ricettazione e quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità, risolvendo di conseguenza il concorso tra le due norme circostanziali nel senso della necessaria apparenza, con immancabile prevalenza di quella speciale (e maggiormente comprensiva) prevista al comma 2 dell’art. 648.Se la concatenazione logica sviluppata nella pronuncia è ‘strutturalmente’ ineccepibile, più di un’ombra sembra velare il ‘contenuto’ delle premesse del ragionamento della Suprema Corte. In particolare pare discutibile l’inserimento della speciale tenuità del danno patrimoniale tra gli elementi essenziali della fattispecie di ricettazione attenuata. Questa infatti, data la sua natura di circostanza indefinita e speciale, sembra avere una composizione per così dire ‘variabile’ e ‘teleologicamente orientata’, richiedendo di volta in volta la valutazione dell’effettivo disvalore incarnato dal fatto concreto alla luce della poliedrica oggettività giuridica tutelata dall’art. 648 c.p., ove spicca non il bene del patrimonio ma quello dell’ordine pubblico. Non è escluso, pertanto, che l’aspetto del danno economico obiettivamente cagionato possa rivelarsi concretamente inconferente ai fini del riconoscimento della ricettazione attenuata; con ciò potendo risultare del tutto ammissibile la congiunta applicazione dell’attenuante ex art. 648 cpv. e di quella prevista all’art. 62, n. 4, c.p.
2014
306
314
art 648 c.p. concorso di circostanze
BIANCHI, DAVIDE
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