La L. n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando) ha inciso significativamente sulla disciplina della prescrizione del reato. Sebbene abbia mantenuto l’istituto all’interno del paradigma ‘‘sostanzialistico’’, evitando di compiere quella scissione tra ‘‘tempo dell’oblio’’ e ‘‘tempo del processo’’ da piu` parti auspicata, ha introdotto due nuove cause di sospensione della prescrizione che sono chiaramente ispirate al modello ‘‘processualistico’’, risolvendosi di fatto nella previsione di ‘‘termini massimi di grado’’ per il giudizio d’appello e per quello avanti la Cassazione. Accanto a questo ‘‘nocciolo duro’’, la riforma ha operato un restyling delle cause sospensive previgenti, ne ha configurata una ex novo – le rogatorie all’estero – e ha introdotto una nuova ipotesi d’interruzione della prescrizione – l’interrogatorio reso avanti la Polizia giudiziaria delegata; inoltre sono state apportate modifiche settoriali: il procrastinamento al diciottesimo anno d’eta` della vittima del termine iniziale della prescrizione per taluni gravi reati commessi in danno dei minori; l’incremento del prolungamento massimo della prescrizione a seguito d’interruzione in ordine ai reati di corruzione, induzione indebita e truffa per il conseguimento d’erogazioni pubbliche. Al di la` delle criticita` , in primo luogo di natura tecnica, presentate da questi ultimi interventi settoriali, la riforma della disciplina prescrizionale nel suo complesso, da un lato, rivela una funzionalita` modesta, pressoche´ ridotta al tamponamento delle crescenti declaratorie d’estinzione del reato per prescrizione registratesi in sede d’appello, e, dall’altro lato, sembra porre le premesse per una diffusa violazione del canone – costituzionale e convenzionale – della ragionevole durata del processo.

La prescrizione riformata: cenni di processualizzazione e modifiche settoriali

BIANCHI D
2017-01-01

Abstract

La L. n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando) ha inciso significativamente sulla disciplina della prescrizione del reato. Sebbene abbia mantenuto l’istituto all’interno del paradigma ‘‘sostanzialistico’’, evitando di compiere quella scissione tra ‘‘tempo dell’oblio’’ e ‘‘tempo del processo’’ da piu` parti auspicata, ha introdotto due nuove cause di sospensione della prescrizione che sono chiaramente ispirate al modello ‘‘processualistico’’, risolvendosi di fatto nella previsione di ‘‘termini massimi di grado’’ per il giudizio d’appello e per quello avanti la Cassazione. Accanto a questo ‘‘nocciolo duro’’, la riforma ha operato un restyling delle cause sospensive previgenti, ne ha configurata una ex novo – le rogatorie all’estero – e ha introdotto una nuova ipotesi d’interruzione della prescrizione – l’interrogatorio reso avanti la Polizia giudiziaria delegata; inoltre sono state apportate modifiche settoriali: il procrastinamento al diciottesimo anno d’eta` della vittima del termine iniziale della prescrizione per taluni gravi reati commessi in danno dei minori; l’incremento del prolungamento massimo della prescrizione a seguito d’interruzione in ordine ai reati di corruzione, induzione indebita e truffa per il conseguimento d’erogazioni pubbliche. Al di la` delle criticita` , in primo luogo di natura tecnica, presentate da questi ultimi interventi settoriali, la riforma della disciplina prescrizionale nel suo complesso, da un lato, rivela una funzionalita` modesta, pressoche´ ridotta al tamponamento delle crescenti declaratorie d’estinzione del reato per prescrizione registratesi in sede d’appello, e, dall’altro lato, sembra porre le premesse per una diffusa violazione del canone – costituzionale e convenzionale – della ragionevole durata del processo.
2017
10
2239
2248
prescrizione; processualizzazione; riforma Orlando
BIANCHI D
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