Con la decisione annotata la Suprema Corte rinforza l’orientamento ermeneutico che distingue nettamente il dolo specifico del delitto di cessione a titolo oneroso d’immobile a straniero irregolare da quello del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: mentre questo secondo consisterebbe nell’intenzione di sfruttare la condizione di debolezza del contraente clandestino, il primo ricomprenderebbe ogni fine di ingiusto profitto, ivi compresi indebiti risparmi fiscali e comunque a prescindere da qualsiasi deminutio in capo al cessionario straniero. Tale opzione ermeneutica rivela pero` plurimi profili critici, determinando di fatto un’abrogazione implicita dell’elemento finalistico previsto dall’art. 12, comma 5º bis, T.U. Imm. e depauperando conseguentemente il contenuto di disvalore della fattispecie delittuosa, che in tal modo risulta sproporzionata sia rispetto alla ‘‘fattispecie-madre’’ di cui all’art. 12, comma 5º, T.U. Imm. sia rispetto al proprio stesso – tutt’altro che mite – trattamento punitivo (appunto non dissimile da quello previsto per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).
Cessione d'immobile a straniero irregolare: rischi di “liquefazione” del dolo specifico
BIANCHI D
2017-01-01
Abstract
Con la decisione annotata la Suprema Corte rinforza l’orientamento ermeneutico che distingue nettamente il dolo specifico del delitto di cessione a titolo oneroso d’immobile a straniero irregolare da quello del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: mentre questo secondo consisterebbe nell’intenzione di sfruttare la condizione di debolezza del contraente clandestino, il primo ricomprenderebbe ogni fine di ingiusto profitto, ivi compresi indebiti risparmi fiscali e comunque a prescindere da qualsiasi deminutio in capo al cessionario straniero. Tale opzione ermeneutica rivela pero` plurimi profili critici, determinando di fatto un’abrogazione implicita dell’elemento finalistico previsto dall’art. 12, comma 5º bis, T.U. Imm. e depauperando conseguentemente il contenuto di disvalore della fattispecie delittuosa, che in tal modo risulta sproporzionata sia rispetto alla ‘‘fattispecie-madre’’ di cui all’art. 12, comma 5º, T.U. Imm. sia rispetto al proprio stesso – tutt’altro che mite – trattamento punitivo (appunto non dissimile da quello previsto per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.