Il fondamento della recidiva è tema vivissimo e sfuggente: decisivo ai fini dell’applicazione dell’istituto, rimane molto dibattuto e rivela - al di là della tralatizia tricotomia ratio di maggior colpevolezza, ratio di maggior capacità criminale, ratio bivalente - una ricchezza di sfumature, articolazioni, implicazioni. La presente indagine porta a ritenere preferibile il radicamento del severo e ‘tentacolare’ istituto della recidiva su di un duplice fondamento ‘retributivo-specialpreventivo’, sufficientemente ‘concretizzato’ e ‘specificato’ nei suoi parametri applicativi, nonché ‘coadiuvato’ da un (preliminare) criterio selettivo di stampo oggettivistico, funzionale all’esclusione dalla fattispecie recidivale di tutte le ipotesi in cui la reiterazione criminosa si appalesi come inidonea a creare allarme sociale e a minare l’autorevolezza dell’ordinamento penale. Il lavoro interpretativo di affinamento e calibratura della struttura della recidiva non sembra tuttavia riuscire a compensare in modo davvero soddisfacente l’estremo, eccessivo rigore della disciplina legislativa dell’istituto, che sotto più profili si presenta come difficilmente compatibile coi principi costituzionali oltreché di dubbia opportunità politico-criminale.
Il fondamento della recidiva: ipotesi di razionalizzazione e ricadute applicative
Davide Bianchi
2014-01-01
Abstract
Il fondamento della recidiva è tema vivissimo e sfuggente: decisivo ai fini dell’applicazione dell’istituto, rimane molto dibattuto e rivela - al di là della tralatizia tricotomia ratio di maggior colpevolezza, ratio di maggior capacità criminale, ratio bivalente - una ricchezza di sfumature, articolazioni, implicazioni. La presente indagine porta a ritenere preferibile il radicamento del severo e ‘tentacolare’ istituto della recidiva su di un duplice fondamento ‘retributivo-specialpreventivo’, sufficientemente ‘concretizzato’ e ‘specificato’ nei suoi parametri applicativi, nonché ‘coadiuvato’ da un (preliminare) criterio selettivo di stampo oggettivistico, funzionale all’esclusione dalla fattispecie recidivale di tutte le ipotesi in cui la reiterazione criminosa si appalesi come inidonea a creare allarme sociale e a minare l’autorevolezza dell’ordinamento penale. Il lavoro interpretativo di affinamento e calibratura della struttura della recidiva non sembra tuttavia riuscire a compensare in modo davvero soddisfacente l’estremo, eccessivo rigore della disciplina legislativa dell’istituto, che sotto più profili si presenta come difficilmente compatibile coi principi costituzionali oltreché di dubbia opportunità politico-criminale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.