Con la decisione in commento il Giudice delle leggi ha compiuto un altro passo sul cammino di ridimensionamento e razionalizzazione dell’istituto della recidiva per come risultante dalla riforma del 2005, andando ad espungere dall’ordinamento uno dei suoi automatismi più discussi e controversi: l’innesco dell’obbligatorietà dell’aggravante ai sensi del comma 5 dell’art. 99 c.p. Se talune premesse ermeneutiche della declaratoria d’incostituzionalità possono suscitare perplessità, come l’affermata superfluità dell’appartenenza del delitto fondante all’elenco di reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. ai fini dell’integrazione della norma censurata, la pronuncia è certamente condivisibile nel suo complesso e nel suo esito. Essa si pone infatti quale coerente applicazione dei basilari principi di ragionevolezza-uguaglianza e di proporzione-risocializzazione, che non potevano tollerare una presunzione assoluta di maggiore colpevolezza e maggior pericolosità sociale quale quella configurata dalla disposizione sanzionatoria rimessa al vaglio della Corte.
Cade l'ipotesi speciale di obbligatorietà: la Consulta prosegue nell'opera di disinnesco degli automatismi della recidiva
Davide Bianchi
2016-01-01
Abstract
Con la decisione in commento il Giudice delle leggi ha compiuto un altro passo sul cammino di ridimensionamento e razionalizzazione dell’istituto della recidiva per come risultante dalla riforma del 2005, andando ad espungere dall’ordinamento uno dei suoi automatismi più discussi e controversi: l’innesco dell’obbligatorietà dell’aggravante ai sensi del comma 5 dell’art. 99 c.p. Se talune premesse ermeneutiche della declaratoria d’incostituzionalità possono suscitare perplessità, come l’affermata superfluità dell’appartenenza del delitto fondante all’elenco di reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. ai fini dell’integrazione della norma censurata, la pronuncia è certamente condivisibile nel suo complesso e nel suo esito. Essa si pone infatti quale coerente applicazione dei basilari principi di ragionevolezza-uguaglianza e di proporzione-risocializzazione, che non potevano tollerare una presunzione assoluta di maggiore colpevolezza e maggior pericolosità sociale quale quella configurata dalla disposizione sanzionatoria rimessa al vaglio della Corte.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.